La Corte di Cassazione ribadisce che l’affidamento etero-familiare rappresenta una misura temporanea ed eccezionale, ammissibile soltanto qualora sia accertato un concreto e attuale pregiudizio derivante dalla permanenza del minore nella famiglia di origine e quando risultino inefficaci tutti gli strumenti di sostegno meno invasivi. La Suprema Corte precisa, inoltre, che il provvedimento che dispone l’affidamento deve indicare la prevedibile durata della misura, che non può essere sine die. Allontanare per proteggere? La vicenda sottoposta all’esame della Cassazione, con l’Ordinanza n. 23759/2026, trae origine da un procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto la responsabilità genitoriale su una minore, inizialmente collocata presso la madre e affidata ai servizi sociali. A seguito dell’aggravarsi della conflittualità tra i genitori e delle risultanze delle relazioni dei servizi sociali, il Tribunale ha disposto il collocamento della bambina presso una comunità familiare, limitando altresì la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori relativamente alle decisioni di maggiore interesse per la figlia e demandando ai servizi sociali la regolamentazione dei rapporti con la minore. La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto dalla madre, ritenendo che il collocamento extrafamiliare costituisse l’unica soluzione idonea a garantire il benessere psicofisico della bambina, alla luce del miglioramento registrato durante la permanenza in comunità. Pertanto, la madre ha adito i giudici di legittimità, sostenendo che il provvedimento impugnato fosse stato adottato senza un adeguato accertamento del concreto pregiudizio per la minore, senza dimostrare l’inidoneità di misure meno invasive e senza indicare la durata della misura dell’affidamento. Tutelare senza spezzare i legami Richiamando i principi affermati dalla normativa nazionale e sovranazionale, la Cassazione ribadisce che la disciplina dell’affidamento familiare si basa sul principio per cui il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia di origine. Di conseguenza, la separazione dal nucleo familiare d’origine è una misura temporanea ed eccezionale che può essere disposta soltanto quando risulti strettamente necessaria per la tutela del superiore interesse del minore, accertato il concreto pregiudizio derivante dalla permanenza nel contesto familiare, e solo in caso di inefficacia degli altri strumenti di sostegno e di recupero della capacità genitoriale previsti dall’ordinamento. Nel caso di specie, la Corte rileva come la motivazione della Corte territoriale abbia concentrato l’attenzione soprattutto sulla condotta materna non collaborativa nei confronti degli operatori della comunità a cui la figlia era stata affidata, senza però individuare condotte materne effettivamente pregiudizievoli del benessere della minore, idonee, quindi, ad integrare quel grave danno richiesto per giustificare una misura così tanto invasiva. Inoltre, la Corte censura il provvedimento impugnato nella parte in cui omette qualsiasi indicazione circa la prevedibile durata dell’affidamento etero-familiare. La temporaneità rappresenta, infatti, un elemento essenziale dell’istituto e distingue l’affidamento dalla diversa ipotesi dell’adottabilità, destinata invece a fronteggiare situazioni di abbandono irreversibile e definitivo. Il giudice, perciò, deve stabilire la durata dell’affidamento, che non può essere sine die, disporre, se del caso, una proroga motivata – anch’essa temporalmente circoscritta – valutare la ricorrenza di una causa di cessazione della misura per il venir meno della situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine ovvero, qualora ciò non sia possibile, ascoltare il minore e sollecitare, se del caso, l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse dello stesso. Per tali ragioni, la Suprema Corte cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Il rilievo pratico L’ordinanza in commento conferma l’orientamento secondo cui l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine costituisce una misura di carattere eccezionale, giustificabile esclusivamente in presenza di un accertato e concreto pregiudizio per il figlio e solo quando ogni diverso intervento di sostegno si sia rivelato insufficiente. A tal fine, il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente le valutazioni dei servizi sociali, ma deve verificare e motivare in maniera puntuale le specifiche condotte genitoriali che rendono indispensabile l’allontanamento, evitando giudizi meramente prognostici o valutazioni astratte di incapacità genitoriale. Di particolare rilievo è anche il richiamo alla natura necessariamente temporanea dell’affidamento etero-familiare. L’indicazione della prevedibile durata della misura costituisce, infatti, un elemento essenziale del provvedimento, poiché consente di mantenere ferma la finalità di recupero della famiglia di origine ed evita che una misura nata come temporanea definisca, di fatto, una situazione stabile al pari di quella che giustifica la dichiarazione di adottabilità. La decisione si inserisce dunque nel solco della giurisprudenza che valorizza il principio di proporzionalità nell’adozione delle misure limitative della responsabilità genitoriale, riaffermando che il superiore interesse del minore impone un rigoroso controllo giudiziale sulla necessità, adeguatezza e temporaneità di ogni intervento che comporti la separazione dalla propria famiglia.