Abstract In tema di provvedimenti relativi ai figli di genitori separati, ai sensi dell’art. 337-ter c.c. il giudice deve adottare le statuizioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione sulla base di una valutazione in concreto dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, che coincide, tra l’altro, con l’esigenza di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; ne consegue che è illegittimo fondare il collocamento prevalente presso uno dei genitori su criteri astratti, quali la sola tenera età del minore, senza un accertamento puntuale delle specifiche condizioni familiari e delle effettive modalità di cura e relazione in atto (Cass. n. 6078/2026). Il caso La vicenda trae origine dal procedimento di separazione, con contestuale domanda di divorzio tra ME e KE, genitori di due gemelli. Il Tribunale di Parma, con ordinanza dell’8 luglio 2024, ha disposto l’affidamento condiviso e il collocamento paritario dei minori a settimane alterne, stabilendo altresì la permanenza dei figli nella casa familiare e la ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie. Avverso tale decisione la signora KE ha proposto reclamo avanti alla Corte d’Appello di Bologna, deducendo che la collocazione paritaria risultasse pregiudizievole per la stabilità dei minori e chiedendo altresì l’assegnazione della casa familiare. La Corte d’Appello ha accolto il reclamo, disponendo il collocamento prevalente presso la madre, l’assegnazione della casa familiare alla stessa e la riduzione dei tempi paterni a due pomeriggi settimanali e weekend alternati. Il signor ME ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla tenera età dei figli, omettendo di considerare elementi decisivi quali la concreta realtà familiare e la possibilità, in relazione ai suoi orari lavorativi, di offrire un adeguato supporto familiare. La decisione La Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale ha applicato un criterio astratto, attribuendo rilievo determinante alla presunta maggiore idoneità materna in presenza di figli “in età prescolare o consimile” nonostante i minori avessero già compiuto otto anni. In particolare, ha omesso di valutare le concrete modalità di cura, la relazione affettiva con ciascun genitore e elementi decisivi dedotti dal padre, quali la compatibilità dei suoi orari lavorativi e la presenza di un adeguato supporto familiare. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui il criterio guida è l’esclusivo interesse morale e materiale della prole, la Corte ha ribadito che tale interesse richiede un giudizio prognostico fondato su elementi concreti, come la capacità di ciascun genitore di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo con i figli. La decisione non può, dunque, basarsi su presunzioni generiche o su automatismi legati all’età dei minori. Da qui l’enunciazione del principio di diritto, secondo cui le statuizioni sull’affidamento, sul collocamento e sulla frequentazione devono essere calibrate sulla specifica realtà familiare e non possono limitare la relazione con uno dei genitori sulla base di criteri astratti non misurati con la situazione concreta. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di appello di Bologna. OSSERVAZIONI L’art. 337-ter c.c. impone al giudice di adottare i provvedimenti relativi ai figli prendendo in considerazione il loro interesse morale e materiale, da intendersi, in via prioritaria, come diritto del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ne consegue che le statuizioni in materia di affidamento, collocamento e regolamentazione dei tempi di frequentazione devono essere il risultato di una valutazione in concreto, orientata al perseguimento di tale finalità, non essendo consentito comprimere in modo significativo la relazione con uno dei genitori sulla base di criteri astratti o di presunzioni non verificate alla luce della specifica realtà familiare. Il principio cardine è, dunque, quello della bigenitorialità effettiva, intesa come presenza stabile e significativa di entrambe le figure genitoriali nella vita del minore. Tale principio esclude che le decisioni giudiziali possano fondarsi su pregiudizi o automatismi, imponendo invece un accertamento concreto delle modalità di accudimento, delle abitudini di vita e della qualità delle relazioni affettive instaurate con ciascun genitore. In questa prospettiva, la capacità genitoriale non può essere ancorata a ruoli astratti o a modelli tradizionali, ma deve essere valutata alla luce della concreta organizzazione della vita familiare e del tempo effettivamente dedicato al minore. Il giudice è pertanto chiamato a verificare, caso per caso, chi si occupi stabilmente della quotidianità dei figli, chi ne segua il percorso scolastico, chi gestisca le esigenze sanitarie e, più in generale, chi abbia costruito un rapporto affettivo solido, continuativo e responsabile. Ne deriva che il dato anagrafico, pur rilevante, non può assumere valore dirimente. In particolare, la tenera età dei figli non legittima, di per sé sola, il riconoscimento di una posizione genitoriale prevalente in capo alla madre. Una simile conclusione, ove non supportata da una puntuale verifica delle circostanze concrete, si tradurrebbe in un’indebita applicazione di stereotipi, incompatibile con il dettato normativo. La pronuncia in esame si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che valorizza una bigenitorialità sostanziale e respinge ogni forma di automatismo decisionale. La Corte richiama i giudici di merito a un approccio rigoroso, fondato su un’istruttoria adeguata e su una motivazione analitica, idonea a dar conto delle effettive esigenze dei minori e delle capacità genitoriali di ciascun genitore. In tale quadro, il collocamento paritario non costituisce un modello imposto, ma neppure può essere escluso in via aprioristica. Esso rappresenta, piuttosto, una delle possibili soluzioni, da valutare in concreto alla luce dell’interesse del minore, senza che possano assumere rilievo decisivo presunzioni legate all’età o a ruoli genitoriali tradizionalmente intesi. In definitiva, anche nei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice non può disporre il collocamento prevalente presso la madre basandosi unicamente sulla tenera età dei figli. Ogni decisione deve essere il frutto di un accertamento concreto e individualizzato, volto a garantire una frequentazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, in coerenza con il superiore interesse del minore.