Spese per i figli, senza giustificativi stop al recupero con precetto

23 Ottobre 2026

Il Tribunale di Como sospende il titolo per oltre 40mila euro di spese straordinarie: non basta elencare i documenti, occorre allegarli. La decisione è provvisoria e non riguarda tutte le somme richieste.

Il caso: un precetto da 48.601 euro

Per recuperare le spese sostenute per i figli, il richiamo ai giustificativi nell’atto di precetto non basta: secondo il Tribunale di Como, i documenti devono essere allegati. È il punto decisivo dell’ordinanza del 12 ottobre 2026, che sospende parzialmente l’efficacia esecutiva del titolo nell’ambito di un’opposizione a un precetto da 48.601,44 euro.

A intimare il pagamento è una donna nei confronti dell’ex coniuge. La richiesta comprende 40.623,14 euro per la quota delle spese straordinarie del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre all’assegno divorzile di febbraio 2025, agli adeguamenti Istat degli assegni e ai compensi professionali.

L’ex marito propone opposizione ai sensi dell’articolo 615, primo comma, del Codice di procedura civile: contesta documentazione, necessità delle spese, preventivo accordo e riconducibilità degli esborsi al titolo. La creditrice replica che le richieste trovano riscontro nei documenti e che le scelte erano state condivise.

Quando basta il titolo originario

Il primo passaggio riguarda la possibilità di procedere senza ottenere un nuovo provvedimento che quantifichi il rimborso. Il Tribunale ricostruisce il superamento dell’indirizzo più risalente, che richiedeva un ulteriore accertamento per le spese straordinarie non determinate nel titolo.

La distinzione, però, resta decisiva. Da un lato vi sono gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, prevedibili e ricorrenti, quantificabili con una mera operazione aritmetica sulla base della documentazione. Dall’altro, le spese imprevedibili e rilevanti per ammontare, per le quali l’ordinanza richiama la necessità di un’autonoma azione di accertamento.

Nell’enunciare l’indirizzo cui aderisce, il giudice si riferisce alle spese mediche e scolastiche ordinarie: per queste il provvedimento che impone il pagamento pro quota può costituire titolo esecutivo, purché l’effettivo esborso sia allegato e documentato in sede di precetto. Non è quindi una via libera generalizzata al recupero di qualsiasi spesa qualificata come straordinaria. 

I documenti vanno allegati, non solo citati

È sul controllo documentale che si ferma il recupero nel caso concreto. I giustificativi risultavano citati e numerati nel precetto, ma non allegati. Per il Tribunale, l’elenco non sostituisce la documentazione necessaria a rendere azionabile il credito; l’ordinanza richiama anche la Cassazione n. 22522/2025 sulla necessità di una prova rigorosa degli esborsi.

La produzione successiva dei documenti nel giudizio di opposizione, precisa il giudice, non sana la mancata allegazione al precetto. Resta invece possibile dimostrare che i giustificativi erano già allegati all’atto e riversarli nel fascicolo telematico: provare un’allegazione già avvenuta non equivale a rimediare a un’omissione originaria.

Il difetto documentale assorbe le altre contestazioni sulle spese. Il Tribunale non decide quindi, in questa fase, se fosse necessario un preventivo accordo, se le singole voci rientrassero nel titolo o se fossero state effettivamente anticipate dalla creditrice.

Sospensione parziale, non cancellazione del credito

La sospensione riguarda complessivamente 40.898,91 euro: 40.623,14 euro per spese straordinarie e 275,77 euro per la quota dei compensi del precetto ritenuta non dovuta dopo la rideterminazione nello scaglione inferiore. Non viene invece accordata per l’assegno divorzile di febbraio 2025 e per gli adeguamenti Istat.

Si tratta di un’ordinanza sulla sospensione, fondata su una valutazione di probabile fondatezza dell’opposizione, non di una sentenza definitiva sull’esistenza del diritto al rimborso. Rimane espressamente aperta la possibilità per la creditrice di provare l’originaria allegazione dei documenti.

L’indicazione operativa è dunque duplice: verificare prima se la spesa sia azionabile sulla base del titolo già disponibile e, quando lo è, allegare al precetto i documenti che comprovano l’esborso. Nel caso deciso a Como, la loro sola indicazione numerata non ha consentito di superare il controllo del giudice.

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