Con la sentenza n. 25538/2026, la Cassazione esclude che l’adozione di una persona maggiorenne consenta di revocare le donazioni già effettuate ai sensi dell’art. 803 c.c.. La norma tutela la sopravvenienza di figli per procreazione e, in forza di un’espressa equiparazione legislativa, l’adozione piena del minore: non anche l’adozione del maggiorenne, che conserva effetti giuridici autonomi. Donazioni, adozioni e nuovi equilibri familiari Una donna, nubile e senza figli, aveva donato alla sorella e ad alcuni nipoti partecipazioni societarie di rilevante valore. In seguito, aveva adottato, nelle forme dell’adozione del maggiorenne, uno dei nipoti, al quale era legata da un rapporto affettivo di natura materna. A seguito dell’adozione, la donna ha chiesto la revocazione delle precedenti donazioni, sostenendo la necessità di ricostituire il patrimonio nell’interesse del figlio adottivo. Tribunale e Corte d’Appello di Milano hanno, però, respinto la domanda: l’adozione del maggiorenne, a differenza di quella piena, non risponde alle medesime esigenze di protezione, mantenimento, istruzione ed educazione del minore. La ricorrente ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 803 c.c. e prospettandone l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. Adozione e filiazione: effetti distinti La Suprema Corte ha rigettato il ricorso; la riforma della filiazione del 2012, pur avendo sancito l’unicità dello stato di figlio, non ha ampliato le fattispecie previste dall’art. 803 c.c.: la revocazione resta circoscritta alla filiazione derivante dalla procreazione e all’adozione piena, espressamente equiparata dalla legge. A essere decisivo è il diverso regime dei due istituti. Nell’adozione piena l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti. Nell’adozione del maggiorenne, invece, non nasce un rapporto di parentela con la famiglia dell’adottante e l’adottato conserva i diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine. Anche sul piano successorio, gli effetti non sono reciproci: l’adottato maggiorenne succede all’adottante, mentre quest’ultimo non acquista analoghi diritti nei suoi confronti. Unicità dello stato, pluralità degli effetti La Cassazione riconosce che l’adozione del maggiorenne non svolge più soltanto una funzione patrimoniale o di trasmissione del cognome: la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente valorizzato anche la dimensione personalistica e solidaristica dell’istituto, ammettendone l’operatività in situazioni familiari sempre più articolate. Tale evoluzione, tuttavia, non elimina le differenze strutturali rispetto alla filiazione e all’adozione piena, in particolare sul piano della parentela e dei rapporti successori. Ne consegue che l’art. 803 c.c. non può essere esteso in via analogica all’adozione di persona maggiorenne: situazioni produttive di effetti giuridici differenti non impongono un trattamento identico ai sensi dell’art. 3 Cost. La decisione conferma, così, un confine netto: l’unicità dello stato di figlio non implica l’uniformità di tutti gli effetti giuridici derivanti dai diversi istituti attraverso i quali il rapporto filiale può sorgere. La riforma della filiazione ha eliminato le discriminazioni fondate sulla distinzione tra filiazione matrimoniale ed extramatrimoniale, ma non ha cancellato le differenze strutturali tra filiazione e adozione piena, da un lato, e adozione di persone maggiorenni, dall’altro. L’adozione del maggiorenne resta un istituto autonomo e non può incidere retroattivamente sulle donazioni compiute dall’adottante.