Con la sentenza n. 24427/2026 la Corte di Cassazione afferma che la difformità tra verità biologica e status giuridico acquisito dal minore non invalida, di per sé, il riconoscimento della filiazione da parte del genitore intenzionale. Il progetto procreativo e il riconoscimento della minore La vicenda riguarda una bambina nata a seguito di procreazione medicalmente assistita omologa tra la madre biologica e un uomo con il quale questa non intratteneva alcuna relazione. Infatti, al momento della nascita della minore la madre era unita civilmente con una donna, la quale ha riconosciuto la bambina con il consenso della madre biologica. La convivenza tra la minore e la madre sociale si è protratta per circa tre anni e mezzo, fino a quando quest’ultima è stata allontanata dalla casa familiare nell’ambito di un procedimento penale successivamente archiviato. La nonna materna ha quindi promosso l’impugnazione del riconoscimento della filiazione per difetto di veridicità, sostenendo che la madre sociale non aveva alcun legame biologico con la bambina. Il Tribunale ha accolto la domanda, attribuendo prevalenza alla verità biologica e osservando che il rapporto con la madre sociale non si era protratto per un periodo sufficiente tale da consolidare l’identità della minore. La Corte d’Appello di Palermo ha invece accolto l’impugnazione della madre d’intenzione, rilevando che quest’ultima aveva condiviso con la compagna la volontà di avere un figlio e aveva partecipato al progetto procreativo e alla crescita della minore nei suoi primi anni di vita. Avverso la decisione della Corte territoriale la nonna ha proposto ricorso in Cassazione. La verità biologica è sempre decisiva? La Suprema Corte ha anzitutto chiarito che nel caso in esame la nascita della minore è avvenuta a seguito di procreazione medicalmente assistita omologa, con la partecipazione del padre biologico. Tuttavia, l’uomo non ha riconosciuto la bambina, che è stata invece riconosciuta dalla madre sociale – unita civilmente con la madre biologica – con il consenso di quest’ultima. Secondo la Corte la verità biologica non può prevalere automaticamente sullo status giuridico risultante dall’atto di nascita, ma occorre valutare l’interesse concreto della minore alla conservazione dello status acquisito. Il giudice deve quindi procedere a una valutazione comparativa di tutte le circostanze del caso concreto, considerando, tra gli altri elementi, la durata della relazione con il genitore sociale, il rapporto di coabitazione e di accudimento instaurato nei primi anni di vita, il grado di consolidamento della condizione identitaria del minore, i legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia e l’idoneità del genitore contestato a svolgere il proprio ruolo genitoriale. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello non ha svolto tale accertamento in maniera sufficientemente concreta. La documentazione acquisita evidenzia, infatti, una relazione tra la madre sociale e la minore protrattasi per circa tre anni e mezzo. Tale circostanza avrebbe dovuto essere oggetto di un più rigoroso esame nell’ottica del preminente interesse della minore. Il bilanciamento tra verità biologica e identità relazionale La pronuncia enuncia il principio di diritto secondo cui, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, il favor veritatis non costituisce un criterio automaticamente prevalente. L’accertamento della verità biologica rappresenta, infatti, soltanto uno degli elementi che il giudice deve considerare nell’ambito di un più ampio giudizio volto a individuare l’interesse concreto del minore. La decisione conferma, in definitiva, che nelle controversie relative allo status filiationis la contrapposizione tra verità biologica e verità giuridica non può essere risolta attraverso una regola astratta di prevalenza dell’una sull’altra. È necessario, invece, un esame complessivo della storia familiare e relazionale del minore, della condizione identitaria da questi concretamente acquisita e delle conseguenze che la modifica dello status potrebbe produrre sulla sua vita e sul suo sviluppo.