L’azione con cui il figlio chiede l’accertamento della paternità biologica non si prescrive. Il decorso del tempo, anche se significativo, non comporta rinuncia tacita allo status né abuso del diritto, trattandosi di uno strumento posto a tutela dell’identità personale e biologica. Cinquant’anni dopo, la domanda di paternità Il caso riguarda una donna che, a cinquant’anni, dopo aver scoperto di non essere figlia biologica del padre indicato nei registri anagrafici, ha agito per ottenere l’accertamento giudiziale della paternità nei confronti del presunto padre naturale. Nel giudizio di merito il convenuto si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti immuno-ematologici disposti dal giudice. Il rifiuto è stato valutato come argomento di prova, contribuendo all’accoglimento della domanda. Il Tribunale ha dichiarato la paternità e autorizzato l’assunzione del cognome paterno. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione. Il padre ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’azione, esercitata dopo molti anni, integrasse abuso del diritto o rinuncia tacita allo status. Il tempo non consuma il diritto del figlio alle proprie origini La Cassazione, con la sentenza n. 23921 del 23 luglio 2026, ha rigettato il ricorso, chiarendo che il ritardo nell’esercizio dell’azione non può essere letto come rinuncia tacita a un diritto che incide sullo status della persona. La Corte ha escluso l’applicabilità della teoria della Verwirkung, invocata dal ricorrente per sostenere la perdita del diritto non esercitato per lungo tempo. Tale impostazione, elaborata in ambito contrattuale a tutela dell’affidamento della controparte, non può essere trasferita ai diritti della persona. L’azione di accertamento della paternità è infatti funzionale alla tutela dell’identità personale e biologica, garantita dall’ordinamento a livello costituzionale. Né assume rilievo decisivo l’eventuale interesse economico o successorio sotteso alla domanda. Secondo la Cassazione, gli effetti patrimoniali che possono derivare dall’accertamento dello status sono conseguenze accessorie e non alterano la funzione dell’azione, che resta diretta alla verifica della verità biologica e al riconoscimento dello status filiationis. La pronuncia si segnala perché conferma un principio netto: il tempo non consuma il diritto del figlio a conoscere e far accertare la propria origine biologica. L’imprescrittibilità dell’azione impedisce di trasformare l’inerzia, anche protratta, in perdita dello status o in abuso dello strumento processuale.