Con la sentenza n. 23253/2026 la Corte di Cassazione conferma che l’allontanamento dalla casa coniugale della madre giustificato dalla convinzione, rivelatasi infondata, circa presunti abusi sessuali commessi dal padre ai danni del figlio integra motivo di addebito della separazione a carico della donna e giustifica l’affidamento esclusivo del minore al padre. Accuse infondate di abuso e allontanamento dalla casa coniugale La vicenda trae origine da un procedimento di separazione personale tra coniugi nel quale il Tribunale di Livorno ha disposto l’addebito della separazione a carico della moglie e l’affidamento esclusivo del figlio minore al padre, prevedendo per la madre incontri protetti. L’addebito della separazione è stato pronunciato in ragione dell’allontanamento della moglie dalla casa coniugale, avvenuto durante il matrimonio senza una giustificazione ritenuta idonea. La donna, infatti, ha motivato il proprio allontanamento con la convinzione che il marito avesse abusato sessualmente del figlio. Tali accuse, tuttavia, non hanno trovato riscontro né nell’ambito del procedimento penale né in quello civile. Quanto all’affidamento del minore, il Tribunale ha ritenuto che la condotta della madre, caratterizzata dalla persistente convinzione circa gli asseriti abusi paterni, fosse espressione di un comportamento ossessivo e patologico, suscettibile di sottoporre il figlio a pressioni tali da comprometterne la serena crescita e da determinare un progressivo allontanamento dalla figura paterna. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale, sicché la donna ha proposto ricorso per cassazione. Perché la condotta della madre giustifica l’affidamento esclusivo al padre? La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito con riferimento sia all’affidamento del minore sia all’addebito della separazione. Quanto all’affidamento, la Suprema Corte ritiene che la scelta di collocare il minore presso il padre trovi giustificazione nei comportamenti tenuti dalla madre, i quali, alla luce degli accertamenti compiuti nel giudizio, risultano idonei a recare pregiudizio alla serena crescita del figlio. In particolare, assumono rilievo le false accuse della donna circa la sussistenza di abusi sessuali commessi dal padre ai danni del minore. Secondo la Corte, il comportamento materno deve considerarsi ossessivo, avendo la donna interpretato come segnali patologici o sessuali normali comportamenti infantili, con il pericolo di esporre il minore a un concreto rischio evolutivo e all’alienazione della figura paterna. La Suprema Corte conferma, inoltre, l’addebito della separazione alla moglie. L’allontanamento dalla casa coniugale, infatti, è avvenuto senza una valida giustificazione, posto che le ragioni addotte dalla donna, fondate sui presunti abusi sessuali del marito nei confronti del figlio, sono risultate infondate. Secondo la Corte, tale condotta ha inciso in maniera grave sull’unione coniugale e ha determinato la crisi del matrimonio, giustificando pertanto l’addebito della separazione. La tutela del minore oltre la mera conflittualità tra i genitori La sentenza in commento assume particolare rilievo nella prospettiva della tutela del superiore interesse del minore, mostrando come, nelle decisioni relative all’affidamento, debba assumere carattere centrale la concreta incidenza dei comportamenti dei genitori sul benessere psicofisico del figlio. L’affidamento esclusivo non viene giustificato dalla mera conflittualità tra i genitori, ma dalla valutazione secondo cui le condotte concretamente assunte da uno di essi siano suscettibili di arrecare un pregiudizio alla serena crescita del minore. Nel caso di specie, tale pregiudizio viene individuato nella pressione esercitata sulla sfera psicologica del figlio e nel rischio di compromissione del rapporto con la figura paterna. Di particolare rilievo è la circostanza che le accuse rivolte dalla madre al padre non abbiano trovato alcun riscontro nei procedimenti penale e civile. La persistenza di tali accuse, unita al carattere ossessivo attribuito alla condotta materna, viene infatti considerata dalla Corte non come una semplice manifestazione della conflittualità tra i genitori, ma come un comportamento concretamente idoneo a incidere negativamente sull’equilibrio del minore. La pronuncia si segnala, infine, anche perché fa luce sui motivi dell’addebito della separazione. L’allontanamento dalla casa coniugale, pur non essendo di per sé sufficiente a determinare l’addebito, può assumere rilievo quando non risulti giustificato e abbia inciso in modo grave e determinante sulla prosecuzione della convivenza. Nel caso esaminato dalla Corte, l’infondatezza delle ragioni addotte dalla moglie ha escluso la possibilità di considerare giustificato il suo allontanamento, consentendo di ricondurre alla sua condotta la crisi dell’unione coniugale. La sentenza conferma dunque un approccio fondato sulla concreta valutazione delle condotte genitoriali e dei loro effetti sul minore, riaffermando la centralità dell’interesse del figlio sia nella disciplina dell’affidamento sia nelle decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale.