Il consenso del partner alla procreazione medicalmente assistita può essere desunto anche da comportamenti concludenti

27 Agosto 2026

Con l’ordinanza n. 21816/2026 la Corte di cassazione afferma che nell’ambito di una procreazione medicalmente assistita, anche eterologa, il consenso del partner alla pratica procreativa può essere desunto da comportamenti concludenti ai sensi dell’art. 9 della L. n. 40/2004 e preclude l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità prevista dall’art. 263 c.c., poiché la volontà di assumere la responsabilità genitoriale, comunque manifestata, prevale sull’assenza del legame biologico.

PMA eterologa: la madre può contestare il riconoscimento del figlio da parte del padre?

La vicenda trae origine dall’azione promossa dalla madre di un minore nato in Ucraina mediante procreazione medicalmente assistita eterologa, con la quale veniva chiesto di dichiarare non veritiero il riconoscimento di paternità effettuato dal partner all’atto della nascita. Secondo la ricorrente, il consenso dell’ex compagno alla pratica procreativa di tipo eterologo sarebbe stato non provato dal resistente, nonché invalido in quanto il padre non era consapevole di fare ricorso alla tecnica di PMA eterologa.

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del riconoscimento della filiazione e la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto dimostrata la volontà del padre di aderire al progetto genitoriale e di assumere il ruolo paterno indipendentemente dal legame genetico. Da qui l’applicazione del divieto di contestazione della filiazione previsto dall’art. 9 della legge n. 40/2004, che vieta l’impugnazione del riconoscimento nel caso di consenso prestato validamente.

La madre ha proposto quindi ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.

La Cassazione: il consenso alla PMA può essere implicito

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale circa l’esistenza del consenso del padre alla procreazione medicalmente assistita e l’assolvimento dell’onere della prova.

In particolare, il giudice di legittimità ha evidenziato come tale consenso possa essere desunto anche da elementi fattuali univoci, quali la partecipazione del partner al percorso procreativo, il riconoscimento del figlio immediatamente dopo la nascita e il successivo stabile esercizio delle funzioni genitoriali. Nel caso di specie, infatti, il resistente ha partecipato in veste di padre a tutti gli eventi più significativi per la vita del bambino (nascita, battesimo, primo compleanno), sia prima di sapere di non avere un legame biologico con il minore, sia dopo averne avuto contezza. Ebbene, tali comportamenti integrano una manifestazione di volontà rilevante ai sensi dell’art. 9 della legge n. 40/2004.

Precisa poi la Suprema Corte che questi comportamenti concludenti, idonei ad integrare il consenso richiesto dall’art. 9 L. 40/2004, risultano adeguatamente provati. Pertanto, non sussiste alcuna violazione delle regole sull’onere della prova, poiché gli elementi istruttori acquisiti risultano idonei a dimostrare la preventiva adesione del resistente al progetto di genitorialità.

Muovendo da tale presupposto, la Cassazione afferma che, dal momento che il padre ha validamente prestato il consenso alla PMA, la ricorrente non può invocare l’art. 263 c.c. per contestare il riconoscimento della filiazione, poiché l’ordinamento attribuisce prevalenza alla responsabilità genitoriale volontariamente assunta rispetto alla verità biologica.

La stabilità della filiazione al centro della tutela

L’ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento volto a valorizzare la genitorialità intenzionale quale criterio determinante nell’ambito della procreazione medicalmente assistita. La decisione ribadisce che il consenso richiesto dall’art. 9 della legge n. 40/2004 non deve necessariamente risultare da una dichiarazione formale, potendo essere ricavato anche da comportamenti successivi e coerenti che manifestino in modo inequivoco la volontà di assumere il ruolo di genitore.

La pronuncia conferma, inoltre, che, ogniqualvolta il consenso alla PMA sia stato accertato, è precluso il disconoscimento della filiazione, evitando in tal modo che il successivo venir meno della relazione tra gli adulti possa incidere sullo status del figlio.

Ne emerge una chiara preferenza dell’ordinamento per la stabilità dello status filiationis e per la tutela dell’affidamento del minore nella continuità dei rapporti familiari, anche quando difetti il rapporto genetico con il genitore che ha consapevolmente partecipato al progetto procreativo.

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