Il dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante resta insuperabile: la Corte costituzionale conferma la legittimità dell’art. 297 c.c.

24 Agosto 2026

Con la sentenza n. 134/2026 la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 297, secondo comma, c.c., nella parte in cui non consente al giudice di superare il dissenso espresso dal figlio maggiorenne dell’adottante all’adozione di persona maggiorenne. La Consulta afferma che la disciplina non viola il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. per diversità di trattamento rispetto all’ipotesi del dissenso del coniuge non convivente dell’adottante, che è invece superabile dal tribunale.

Il figlio dice no all’adozione: in gioco anche le aspettative ereditarie

La vicenda trae origine da un procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Imperia per ottenere l’adozione della figlia maggiorenne della moglie dell’adottante. La donna, trasferitasi dall’Ucraina in Italia, viveva stabilmente con la madre e con il ricorrente e ha prestato il proprio consenso all’adozione riconoscendo in quest’ultimo una figura paterna.

Ad opporsi è stato invece il figlio maggiorenne dell’adottante, con il quale il padre non intratteneva più rapporti da anni. Il dissenso è stato motivato principalmente dalla volontà di tutelare le proprie aspettative ereditarie.

Ritenendo irragionevole che tale opposizione fosse insuperabile, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 297, secondo comma, c.c., denunciando la violazione dell’art. 3 Cost., poiché, a differenza di quanto previsto per il coniuge non convivente dell’adottante, il giudice non dispone di alcun potere di valutare se il dissenso del figlio sia ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.

Figlio e coniuge non conviventi: perché per la Consulta non sono situazioni comparabili?

Nel dichiarare la questione non fondata, la Corte costituzionale ricostruisce anzitutto l’evoluzione dell’adozione di maggiorenne, evidenziando come essa abbia progressivamente abbandonato la tradizionale funzione di trasmissione del nome e del patrimonio per assumere quella di riconoscimento giuridico di rapporti affettivi e familiari già consolidati, in attuazione dei principi di solidarietà, identità personale e tutela della vita familiare. L’istituto ha oggi una valenza plurifunzionale: strumento non solo di trasmissione patrimoniale ma anche di garanzia dell’unità familiare, come nel caso in cui si intenda stabilire un legame giuridico con il figlio maggiorenne del partner.

Ciò nondimeno, la Consulta osserva che il legislatore ha inteso contemperare tali finalità con la salvaguardia degli interessi dei membri della famiglia dell’adottante, i quali possono risentire degli effetti dell’adozione sia sul piano morale sia su quello patrimoniale.

Pertanto, oltre al consenso delle parti (art. 296 c.c.), l’art. 297 c.c. prevede, quale ulteriore presupposto per procedere all’adozione, l’assenso del coniuge dell’adottante non legalmente separato, dei genitori dell’adottando e – in virtù delle sentenze n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004 della Corte costituzionale – dei figli maggiorenni dell’adottante.

Mentre il rifiuto opposto dal coniuge dell’adottante che non sia con esso convivente può essere valutato dal tribunale ed eventualmente disatteso, se ritenuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottante o dell’adottando, lo stesso regime non è previsto per il dissenso del figlio maggiorenne non convivente, che è, al contrario, insuperabile.

Ebbene, secondo la Consulta, il diverso trattamento riservato al dissenso del coniuge non convivente e a quello del figlio maggiorenne non convivente non viola il principio di eguaglianza, poiché le due situazioni non sono omogenee. Mentre nel rapporto coniugale la cessazione della convivenza costituisce indice dell’affievolimento del vincolo matrimoniale, il rapporto di filiazione permane immutato anche quando il figlio maggiorenne non conviva più con il genitore. La non convivenza del figlio adulto rappresenta, infatti, un’evoluzione fisiologica del rapporto con i genitori e non incide sul permanere dello status di figlio né sui diritti e doveri che ne derivano.

Per tale ragione, il legislatore ha legittimamente attribuito al dissenso del figlio maggiorenne un’efficacia sempre vincolante, quale strumento di tutela dell’equilibrio dei rapporti familiari già esistenti.

Il bilanciamento tra nuovi legami e famiglia dell’adottante

La sentenza si inserisce nel solco della recente giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente valorizzato la dimensione affettiva dell’adozione di maggiorenne, riconoscendone la funzione di dare veste giuridica a relazioni familiari già esistenti sul piano sostanziale. La Corte, tuttavia, chiarisce che tale evoluzione non comporta il venir meno delle garanzie predisposte a tutela della famiglia dell’adottante, il cui equilibrio continua a rappresentare un interesse costituzionalmente rilevante.

Di particolare interesse è il chiarimento secondo cui il parametro della convivenza non può essere utilizzato indifferentemente per il rapporto coniugale e per quello di filiazione. La diversa struttura dei due rapporti giustifica infatti discipline differenti, escludendo che possa configurarsi la denunciata disparità di trattamento.

La decisione conferma, in definitiva, l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nella regolazione dell’adozione di maggiorenne e ribadisce che il riconoscimento giuridico di nuovi legami familiari deve essere bilanciato con la tutela delle relazioni familiari già esistenti. Ne deriva la conferma dell’insuperabilità del dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante, quale espressione di una scelta normativa ritenuta non irragionevole e coerente con i principi costituzionali.

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