L’assegnazione della casa familiare non serve a riequilibrare i rapporti economici tra i genitori, ma a proteggere il minore, preservando l’ambiente domestico nel quale è cresciuto: tale principio anche quando l’affidamento è condiviso e i tempi di permanenza presso i due genitori sono paritetici. Tempi paritetici, a chi viene assegnata la casa familiare? La controversia, analizzata dalla sentenza della Cassazione n. 22942/2026, nasce nella separazione personale tra A.A. e B.B. e riguarda l’assegnazione della casa familiare. Il Tribunale di Firenze, dopo avere già definito lo status con sentenza parziale, ha regolato le condizioni accessorie disponendo l’affidamento condiviso della figlia minore C.C., la residenza anagrafica presso la madre, la frequentazione paritetica con entrambi i genitori, il mantenimento diretto della minore nei rispettivi periodi di permanenza e l’assegnazione dell’abitazione alla madre. Il padre, proprietario dell’immobile, ha contestato questa soluzione. A suo avviso, in presenza di tempi di permanenza paritetici e di un sostanziale equilibrio economico tra i genitori, la casa avrebbe dovuto essergli attribuita oppure, quantomeno, il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto quale assetto fosse più conforme al benessere della minore. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 733/2025, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, rigettando l’appello del padre sul punto. Per i giudici di secondo grado, l’assegnazione alla madre rispondeva al preminente interesse della minore, ancora in età prescolare, perché le consentiva di conservare l’ambiente domestico originario, le abitudini quotidiane e il contesto relazionale consolidato. Il profilo economico, richiamato con riferimento al riequilibrio tra le parti e alla possibilità per la madre di provvedere al mantenimento diretto della figlia, è stato considerato soltanto come elemento accessorio e non come autonoma ragione dell’assegnazione. La casa familiare può diventare mantenimento indiretto? Il ricorso del padre è stato dichiarato inammissibile. Secondo la Suprema Corte, la censura, pur formulata come violazione di legge e vizio motivazionale, puntava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sull’opportunità dell’assegnazione della casa familiare. La Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 337-sexies c.c. da parte dei giudici di appello, perché la decisione aveva posto al centro l’interesse della minore alla conservazione dell’habitat domestico, delle abitudini quotidiane e del contesto relazionale già consolidato. Da qui la precisazione sul ruolo degli aspetti economici. L’assegnazione della casa familiare non è una voce delle obbligazioni patrimoniali che derivano dalla separazione o dal divorzio e non può essere utilizzata come forma indiretta di mantenimento del coniuge economicamente più debole. Le valutazioni economiche possono entrare nel ragionamento del giudice solo se restano accessorie e immediatamente funzionali alla tutela del minore. Nel caso esaminato, la decisione di merito è stata ritenuta fondata sulla conservazione dell’ambiente domestico della figlia, non su un autonomo criterio di riequilibrio patrimoniale tra i genitori. Per questo motivo la doglianza è stata ritenuta inammissibile: sotto la veste della violazione di legge, il ricorso sollecitava una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. La portata pratica L’ordinanza ribadisce un criterio netto: la casa familiare segue l’interesse della prole, non le esigenze di compensazione economica tra gli adulti. La funzione dell’istituto è conservare, anche dopo la crisi della coppia, il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita del minore. La decisione delimita quindi l’uso degli elementi economici: possono essere richiamati solo in quanto collegati alla tutela concreta del minore, ma non possono trasformare l’assegnazione dell’abitazione in uno strumento di riequilibrio patrimoniale. Il principio vale anche quando i tempi di permanenza presso ciascun genitore sono paritetici. La parità dei tempi, infatti, non impedisce l’assegnazione della casa familiare a uno dei genitori, se questa soluzione è ritenuta funzionale a preservare l’habitat domestico e le consuetudini di vita del minore.