Successioni, niente beneficio d’inventario se il patrimonio relitto è solo simbolico

30 Luglio 2026

Quando il de cuius ha sostanzialmente trasferito in vita il proprio patrimonio mediante donazioni, lasciando solo un relictum di valore irrisorio, il legittimario può agire in riduzione senza previa accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. È il chiarimento offerto dalla Cassazione, che valorizza la funzione concreta dell’inventario e ne esclude l’imposizione come adempimento meramente formale.

Donazioni in vita e asse ereditario quasi vuoto

La vicenda, analizzata dalla sentenza della Cassazione n. 22986/2026, riguarda una successione ab intestato nella quale, alla morte della madre, il patrimonio relitto era di valore pressoché nullo ed era rappresentato dal solo saldo di conto corrente. La parte sostanziale del patrimonio immobiliare era invece stata donata in vita al figlio, poi premorto.

Da qui l’azione promossa da tre figlie della de cuius contro gli eredi del fratello premorto e contro la sua coniuge: le attrici chiedevano la divisione della massa ereditaria previa collazione e, in via subordinata, la riduzione della donazione, ritenuta lesiva della quota di legittima.

In primo grado, il Tribunale di Trento rigettò le domande. Ritenne non provata la qualità di eredi della de cuius in capo ai convenuti e, quanto alla riduzione, ne affermò l’improponibilità per mancata preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

La Corte d’appello di Trento confermò l’esito. Il punto centrale era la premorienza del donatario: secondo i giudici di merito, i suoi discendenti succedevano per rappresentazione iure proprio e non potevano quindi essere considerati automaticamente coeredi della donante. Restava, di conseguenza, l’onere dell’accettazione beneficiata ai fini dell’azione di riduzione.

La Cassazione intervenne una prima volta cassando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione. Il principio affermato era netto: se il patrimonio del de cuius è sostanzialmente esaurito da donazioni, il legittimario non deve prima accettare con beneficio d’inventario.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello accolse la domanda di riduzione, ritenendo che il relictum fosse irrisorio rispetto al valore dei beni donati.

La Cassazione: conta la funzione concreta dell’inventario

Con la sentenza in esame, la Cassazione conferma questa impostazione e respinge le censure fondate sull’articolo 564 del Codice civile. L’accettazione con beneficio d’inventario non è necessaria quando il patrimonio residuo del de cuius esiste solo sul piano formale, ma è privo di reale consistenza economica.

Il passaggio decisivo riguarda la funzione dell’inventario. Lo strumento serve ad accertare la consistenza dell’asse ereditario e a tutelare i donatari. Ma questa funzione viene meno se il relictum ha un valore minimale e irrisorio rispetto alla massa donata, perché non è concretamente idoneo a incidere sulla reintegrazione della legittima.

In questo quadro, la Corte qualifica la situazione come pretermissione sostanziale: non basta che residui un bene o una somma, se quel residuo non ha un peso economico effettivo nella ricostruzione della massa ereditaria.

La sentenza chiarisce anche il profilo della rappresentazione. Il rappresentante subentra nella posizione successoria del rappresentato e non può essere trattato come soggetto estraneo rispetto alla donazione ricevuta dall’ascendente premorto.

La Cassazione accoglie invece il motivo relativo alla riunione fittizia. La Corte d’appello aveva computato nel donatum una quota di 210/630, mentre dall’atto risultava donata solo la quota di 190/630 in piena proprietà. La restante quota di 20/630 era stata trattenuta dalla donante e poi considerata nella divisione ereditaria, con attribuzione di usufrutto.

Quella quota, non essendo stata effettivamente donata, non poteva entrare nel donatum. L’errore incideva sulla massa di calcolo e ha comportato la cassazione con rinvio.

Il rilievo pratico

La pronuncia rafforza una lettura sostanziale dell’articolo 564 del Codice civile. L’accettazione beneficiata non opera come requisito automatico, ma va collegata alla funzione che l’inventario è chiamato a svolgere.

Il dato di maggior interesse è l’estensione della pretermissione sostanziale ai casi in cui un relictum esista, ma sia economicamente irrilevante. In tali ipotesi, imporre l’inventario significherebbe richiedere un adempimento formale privo di utilità concreta.

La decisione incide sulle controversie successorie nelle quali il patrimonio sia stato trasferito in vita mediante donazioni e, al momento dell’apertura della successione, restino soltanto beni o somme di valore marginale.

La verifica, avverte la Cassazione, non può fermarsi alla presenza formale di un relictum. Occorre invece valutare se quel residuo sia realmente idoneo a svolgere la funzione cui l’inventario è preordinato e a incidere sulla determinazione della massa di calcolo.

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