Bonifici tra coniugi: la solidarietà familiare non copre i trasferimenti destinati all’arricchimento personale

27 Luglio 2026

La solidarietà coniugale non è una clausola generale idonea a coprire ogni spostamento di denaro tra i patrimoni dei coniugi. Quando le somme prelevate dal conto dell’altro coniuge sono destinate a finalità personali, senza prova della destinazione familiare né del consenso all’attribuzione, il beneficiario può essere tenuto alla restituzione per arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Quando i bonifici tra coniugi sono davvero giustificati dalla solidarietà familiare?

Il caso, analizzato dalla sentenza della Cassazione n. 20386/2026, nasce dall’azione promossa dall’ex moglie contro l’ex marito, al quale, durante il matrimonio, aveva affidato i codici di accesso al servizio di home banking del proprio conto corrente per la gestione delle spese familiari. L’uomo aveva però disposto sei bonifici dal conto della moglie al proprio conto personale, per complessivi 19.039,88 euro, con causali generiche o comunque non riconducibili, in modo provato, ai bisogni della famiglia.

Dopo la separazione, la donna contestava di avere mai autorizzato quelle operazioni e chiedeva la restituzione delle somme; in subordine, domandava la condanna dell’ex marito per ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo i trasferimenti riconducibili all’adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia previsto dall’art. 143 c.c.

La Corte d’appello ribaltava l’esito del giudizio, accertando che i trasferimenti erano sproporzionati rispetto alle esigenze familiari e non risultavano autorizzati dalla moglie.

Dalle testimonianze era emerso che le somme erano confluite direttamente sul conto personale del marito, con causali generiche, come “spese varie”, o incompatibili con le esigenze familiari, come nel caso degli “investimenti”. Gli importi risultavano inoltre sproporzionati rispetto alle ordinarie necessità del nucleo. Da qui la condanna del marito alla restituzione di 17.500 euro a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il marito ricorreva in Cassazione, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile, con conferma della decisione della Corte territoriale.

Il limite della solidarietà familiare

La pronuncia delimita con chiarezza il perimetro dei doveri di solidarietà e contribuzione tra coniugi.

  1. Contribuzione familiare non illimitata. I doveri derivanti dall’art. 143 c.c. non giustificano qualunque trasferimento patrimoniale tra coniugi. La contribuzione ai bisogni della famiglia deve rispettare il principio di proporzionalità e trovare effettiva destinazione nelle esigenze del nucleo familiare.
  2. Prova della destinazione familiare. Una volta accertato il trasferimento sul conto personale del coniuge incaricato della gestione, spetta a quest’ultimo dimostrare che le somme siano state impiegate nell’interesse della famiglia oppure che l’altro coniuge avesse prestato consenso all’attribuzione patrimoniale. In mancanza di tale prova, il trasferimento non può essere ricondotto ai doveri matrimoniali.
  3. Arricchimento senza causa. Se il trasferimento non integra adempimento degli accordi familiari di contribuzione ex artt. 143 e 144 c.c. e non trova altra giustificazione negoziale, l’arricchimento del coniuge beneficiario resta privo di causa. È quindi esperibile l’azione generale di arricchimento senza causa prevista dall’art. 2041 c.c.
  4. Obbligazioni naturali e liberalità. Non possono qualificarsi come adempimento di obbligazioni naturali le attribuzioni patrimoniali effettuate senza il consenso del disponente. Le prestazioni spontanee tra coniugi sono irripetibili solo quando esprimono una libera scelta; nel caso esaminato, invece, la Corte aveva accertato che il marito aveva ecceduto i limiti della fiducia ricevuta nella gestione del conto.

Resta fermo, inoltre, che la valutazione delle prove e l’accertamento della concreta destinazione delle somme sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non rivalutabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione logica e giuridicamente corretta.

La fiducia non basta a escludere la restituzione

Il messaggio della decisione è netto: il matrimonio e la solidarietà familiare non trasformano ogni movimentazione di denaro in un atto automaticamente giustificato. Quando il trasferimento resta privo di una destinazione familiare provata e produce un vantaggio personale per il coniuge beneficiario, si apre lo spazio per la restituzione.

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