Quando un genitore diventa un rischio per il figlio: la sospensione della responsabilità genitoriale

22 Luglio 2026

Condotte del genitore e tutela del minore

La recente ordinanza della Corte di Cassazione del 17 giugno 2026 n. 20296 chiarisce che la sospensione della responsabilità genitoriale costituisce una misura eccezionale che può essere adottata nei confronti del genitore che impedisce o compromette il rapporto del minore con l’altro genitore quando tali condotte, protratte nel tempo, determinano una grave lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità.

Se un genitore impedisce all’altro di vedere il figlio?

La vicenda trae origine da un procedimento promosso da un padre per ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, la quale gli impediva la frequentazione del figlio.

Il Tribunale ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi: della madre perché, con la propria condotta, impediva al padre di avere un rapporto con il figlio, e del padre per l’incapacità di dialogare con la moglie e perché mosso da un atteggiamento rivendicativo più che da effettivo interesse a riallacciare i rapporti con il figlio.

A fronte di tali provvedimenti limitativi, il Tribunale ha nominato un tutore per il minore.

Il provvedimento è stato reclamato dalla madre, ma la Corte d’Appello ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado.

Avverso tale decisione, la madre ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra l’altro, l’erronea valutazione della propria condotta e, quindi, l’illegittimità della sospensione.

La Corte di Cassazione chiarisce la natura e la ratio della sospensione della responsabilità genitoriale

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito.

I giudici hanno innanzitutto precisato che l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica: pertanto, il mancato ascolto del minore nel giudizio di appello non costituisce vizio della pronuncia.

Con riferimento al tema della sospensione della responsabilità genitoriale, la Corte ha precisato che è possibile adottare un provvedimento limitativo quando la condotta del genitore appaia pregiudizievole per il figlio.

In particolare, tale misura può essere utilizzata per fronteggiare i comportamenti ostinatamente ostruzionistici con cui un genitore si oppone alla frequentazione del minore con l'altro genitore, esponendo il figlio agli ipotetici gravissimi danni che possono scaturire dalla pervicace e continuativa lesione del suo diritto alla bigenitorialità.

Condotte pregiudizievoli poste in essere da un genitore e tutela del minore: presupposti e limiti dell’intervento del giudice

L’art. 333 c.c. disciplina i provvedimenti applicabili dal giudice quando la condotta di un genitore risulta pregiudizievole per il figlio.

A differenza della decadenza dalla responsabilità genitoriale (prevista per le violazioni più gravi dei doveri genitoriali), la sospensione si applica quando il comportamento del genitore è dannoso o potenzialmente dannoso per la crescita, l’educazione o la salute del minore ma la situazione non è irreversibile, e dunque non richiede l’estromissione del genitore dalla vita del minore.

In queste ipotesi, la legge consente al giudice di intervenire, con l’obiettivo non di punire il genitore, ma di proteggere il figlio.

Tale norma trova applicazione in varie ipotesi: quando un genitore ostacola sistematicamente i rapporti del figlio con l’altro genitore, ne trascura le esigenze di cura, espone il minore a situazioni di pericolo, pone in essere condotte pregiudizievoli per l’equilibrio psicologico del minore.

In queste situazioni il giudice, verificata l’esistenza di un danno, anche solo potenziale, per il minore, può adottare varie misure quali imporre una serie di prescrizioni ai genitori, affidare ai servizi sociali compiti di monitoraggio del nucleo familiare, disporre incontri protetti alla presenza di personale specializzato e percorsi terapeutici o di sostegno alla genitorialità.

Tale norma, quindi, consente al giudice interventi flessibili, proporzionati e adattabili alla concreta situazione familiare, secondo il principio del superiore interesse del minore.

Nell’ambito di tali poteri riconosciuti al giudice, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di disporre anche la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Si tratta di una misura eccezionale, con la quale viene temporaneamente interrotto l’esercizio della responsabilità genitoriale quando ciò si rende necessario per proteggere il minore da una situazione di grave pregiudizio; tale misura, in quanto temporanea, è destinata a cessare una volta che siano venute meno le ragioni che l’hanno giustificata.

In definitiva, a fronte della condotta di un genitore che impedisce o compromette il rapporto del figlio con l’altro genitore, il giudice potrà intervenire e accertare se vi sia un pregiudizio al diritto alla bigenitorialità, da intendersi quale presenza nella vita del minore, idonea a garantire a quest’ultimo una salda relazione affettiva con entrambi i genitori.

Ove venga accertato un danno, anche solo potenziale, il giudice potrà adottare ogni provvedimento idoneo alla tutela del minore, fino alla misura estrema della sospensione temporanea dell’esercizio della responsabilità genitoriale di colui che ha posto in essere la condotta pregiudizievole.

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