Non è risarcibile l’offerta verbale dell’ex coniuge se, considerato il contesto conflittuale e reciproco degli scambi, il giudice ne esclude l’effettiva lesività. Irrilevante, da sola, la presenza dei figli minori. Nei conflitti familiari, l’offensività delle espressioni deve essere valutata alla luce del contesto relazionale e della loro concreta capacità di ledere l’onere e la reputazione della persona offesa. La mera asprezza dei toni non basta a integrare un illecito risarcibile – è quanto ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 21026/2026. Una telefonata può davvero integrare un’ingiuria civile quando il conflitto è già esasperato? La sentenza della Cassazione n. 21026/2026 trae origine dal ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui una donna ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall’illecito conseguente alle frasi ingiuriose pronunciate dall’ex marito nel corso di una telefonata del 17 febbraio 2018. In particolare, la telefonata, ascoltata anche dai figli minorenni, riguardava la contribuzione delle spese straordinarie. Le espressioni rivolte alla donna — “Sei una persona cattiva. Devi andare a lavorare. Sei una madre schifosa. Non mi chiamare mai più” — secondo l’attrice, avevano leso la sua dignità personale e la sua immagine di madre ed educatrice, provocandole un significativo pregiudizio sul piano psicologico. Il Tribunale di Viterbo ha rigettato la domanda, ritenendo non provata la condotta illecita e, comunque, non ingiuriose le frasi contestate, anche alla luce del contesto conflittuale e delle reciproche rimostranze sulle spese straordinarie dei figli. La Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la decisione. La donna ha proposto ricorso per Cassazione. Le parole bastano o è il contesto a determinare la reale offensività? Dichiarando inammissibile il ricorso, la Suprema Corte riafferma un principio consolidato: la lesione dell’onore e della reputazione non può essere apprezzata sulla base della percezione soggettiva della persona che si ritiene offesa, ma deve essere valutata secondo criteri oggettivi, coerenti con la sensibilità sociale del momento storico e con il contesto in cui le espressioni vengono pronunciate. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva correttamente tre circostanze ritenute decisive: Elementi che hanno consentito di escludere una concreta capacità delle espressioni contestate di determinare una diminuzione della considerazione sociale della donna. Quando una frase supera davvero la soglia dell’illecito civile? La pronuncia ha ribadito che, dopo la depenalizzazione dell’ingiuria nel 2016, la responsabilità civile richiede una verifica rigorosa dell’effettiva idoneità delle espressioni a ledere l’onore e la reputazione. La Cassazione conferma che la responsabilità civile non può derivare automaticamente dalla mera presenza di parole sgradevoli, offensive o inappropriate. Occorre verificare se le espressioni siano effettivamente idonee a ledere un diritto della personalità costituzionalmente tutelato. Il principio assume particolare rilievo nelle controversie familiari, dove la forte componente emotiva e la frequente esasperazione dei rapporti rendono necessario distinguere tra conflittualità relazionale e vero e proprio illecito civile. L’ordinamento, in altri termini, non attribuisce rilevanza risarcitoria a ogni manifestazione verbale sconveniente maturata all’interno di un rapporto deteriorato. La sentenza affronta il tema della presenza dei figli durante le conversazioni: la Cassazione ha confermato che a presenza di minori può assumere rilievo sotto il profilo soggettivo della diffusione dell’offesa, ma presuppone comunque che le parole utilizzate superino la soglia minima di offensività dell’ordinamento. Se tale presupposto manca, la circostanza che i figli abbiano assistito alla conversazione resta di per sé irrilevante ai fini della configurabilità dell’illecito. In conclusione, la decisione si inserisce in un orientamento volto a preservare la funzione dell’illecito civile, evitando che venga piegato a finalità punitive in ambiti familiari caratterizzati da tensioni croniche.