Legittima la revoca se l’ex coniuge rifiuta senza motivo una concreta offerta di lavoro

18 Giugno 2026

Abstract

Il rifiuto ingiustificato di una proposta lavorativa concreta, attuale e retribuita può costituire fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revisione — e, nei casi più netti, la revoca — dell’assegno divorzile, poiché l’assegno non tutela l’inattività volontaria quando l’autonomia economica sia concretamente perseguibile.

Il caso

La vicenda nasce davanti al Tribunale di Foggia. L’ex marito chiede di modificare le condizioni del divorzio, stabilite in sede di negoziazione assistita, e di revocare l’assegno riconosciuto all’ex moglie. A suo dire, dopo il divorzio era emerso un fatto nuovo: la donna avrebbe rifiutato una proposta di lavoro concreta e già definita.

Il Tribunale accoglie la domanda e revoca l’assegno dalla data del ricorso. Respinge invece le altre richieste dell’ex marito e anche la domanda riconvenzionale dell’ex moglie, che chiedeva un aumento dell’importo mensile.

La Corte d’appello di Bari conferma la decisione. Per i giudici, il rifiuto dell’offerta lavorativa pesa nella valutazione del diritto all’assegno, perché segnala una mancata attivazione verso l’autonomia economica.

L’ex moglie ricorre quindi in Cassazione con sei motivi, sostenendo, tra l’altro, che un singolo rifiuto non potesse bastare a integrare un fatto sopravvenuto e che la sua situazione economica fosse rimasta invariata.

La decisione

La Cassazione respinge il ricorso e conferma la revoca. Il punto centrale è la nozione di “giustificati motivi sopravvenuti”, richiesta dall’articolo 9 della legge sul divorzio per modificare le condizioni già stabilite.

Per la Suprema Corte, il fatto nuovo non deve consistere necessariamente in un reddito già percepito o in una variazione patrimoniale già realizzata. Può rilevare anche una condotta omissiva: il mancato uso di una concreta occasione di lavoro, quando non vi siano ragioni serie che giustifichino il rifiuto.

In altri termini, conta anche la prospettiva ragionevole di reddito. Se l’offerta è reale, attuale e indicata anche nel suo valore economico, il suo rifiuto può incidere sulla comparazione tra le condizioni dei due ex coniugi e aprire la strada alla revisione dell’assegno.

La Corte afferma così un principio netto: l’assegno divorzile non serve a garantire l’inattività volontaria. Chi può lavorare e riceve una proposta concreta deve fornire ragioni specifiche se decide di non accettarla.

Nel caso concreto, l’offerta prevedeva una retribuzione di 700 euro mensili. La ricorrente non aveva indicato ostacoli specifici all’impiego, non aveva prodotto la documentazione reddituale richiesta e, secondo i giudici di merito, era giovane, in buona salute e con piena capacità lavorativa. Da qui la conferma della revoca.

Osservazioni

Con l’ordinanza n. 15650/2026, depositata il 22 maggio 2026, la Cassazione prosegue nel percorso che lega l’assegno divorzile alla sua funzione effettiva: non una rendita automatica dopo la fine del matrimonio, ma uno strumento da verificare alla luce delle condizioni reali e della condotta successiva delle parti.

Il messaggio è chiaro: l’autonomia economica non si misura solo fotografando il reddito del momento. Va valutata anche la possibilità concreta di procurarselo, soprattutto quando il beneficiario dell’assegno è in età lavorativa, non presenta impedimenti di salute e non ha carichi familiari incompatibili con un’occupazione.

Per avvocati e giudici, la pronuncia sposta l’attenzione sulla prova. Diventano decisivi la concretezza dell’offerta, l’importo della retribuzione, gli orari, le condizioni personali del beneficiario, la presenza di figli da accudire, la ricerca attiva di lavoro e le ragioni dell’eventuale rifiuto. La revoca dell’assegno non discende da un automatismo, ma da una valutazione complessiva: quando l’occasione lavorativa è reale e il rifiuto resta senza spiegazione, il diritto al contributo può venire meno.

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