La cointestazione del conto corrente non basta a provare la donazione indiretta (Cass. civ., ord. 30 aprile 2026, n. 12107)

5 Giugno 2026

Abstract

Con l’ordinanza n. 12107/2026 la Corte di Cassazione affronta il tema della configurabilità della donazione indiretta nella cointestazione di conti correnti. La Suprema Corte chiarisce che la mera cointestazione del conto e la consapevolezza dei trasferimenti di denaro non sono elementi sufficienti a dimostrare l’animus donandi, essendo invece necessario un rigoroso accertamento dell’intento liberale sulla base di circostanze univoche.

Il caso

La controversia trae origine dall’azione promossa dagli eredi di una donna nei confronti degli eredi del soggetto che aveva gestito il patrimonio mobiliare della de cuius mediante conti correnti e gestioni patrimoniali aperti presso un istituto bancario.

Gli attori hanno chiesto la restituzione dei trasferimenti effettuati dal gestore, sostenendo che questi si sarebbe appropriato indebitamente delle disponibilità della de cuius per aver progressivamente smobilizzato le somme depositate nel conto corrente e trasferito oltre cinquecentomila euro sui propri conti personali e su quelli della figlia.

Il Tribunale di Siena ha tuttavia rigettato la domanda di restituzione, ritenendo che la cointestazione del conto corrente compiuta dalla de cuius integrasse una donazione indiretta. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione.

Gli eredi della donna hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’insufficiente accertamento dell’animus donandi.

La pronuncia

La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla carenza di prova dell’intento liberale.

La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la cointestazione di un conto corrente con firma disgiunta può integrare una donazione indiretta quando le somme appartengano ad uno solo dei cointestatari e l’operazione sia finalizzata ad arricchire gratuitamente l’altro soggetto. Tuttavia, proprio perché la cointestazione può perseguire finalità diverse, è necessario un rigoroso accertamento dell’animus donandi.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano desunto l’intento di liberalità dalla consapevolezza della disponente rispetto ai trasferimenti di denaro compiuti dal gestore. Secondo la Cassazione, però, tale elemento non è sufficiente, tanto più se si considera che tale consapevolezza è giustificata dalla relazione fiduciaria che legava la de cuius al gestore del suo patrimonio.

Inoltre, secondo la Corte, la stessa relazione tra le parti caratterizzata dall’esistenza di un rapporto fiduciario di gestione del patrimonio è incompatibile con l’automatica qualificazione delle operazioni come liberalità.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze.

Osservazioni

La pronuncia in commento riconosce la possibilità di configurare una donazione indiretta nella cointestazione di conti correnti bancari, ma ribadisce con particolare forza la necessità di un accertamento rigoroso dell’animus donandi.

L’aspetto più significativo dell’ordinanza consiste nel rifiuto di automatismi probatori. La Suprema Corte esclude infatti che la semplice cointestazione del conto e la consapevolezza da parte del disponente dei trasferimenti compiuti dall’altro cointestatario possano dimostrare, di per sé, l’esistenza di una liberalità.

La decisione valorizza invece il contesto complessivo del rapporto tra le parti. Nel caso di specie, la presenza di un rapporto fiduciario di gestione patrimoniale rendeva plausibile che la cointestazione fosse funzionale ad esigenze operative e non ad un intento di arricchimento gratuito.

L’ordinanza conferma dunque che, in materia di liberalità indirette, l’accertamento dell’animus donandi richiede elementi univoci e coerenti, non potendo fondarsi su meri indici formali o su presunzioni prive di adeguato riscontro nel concreto svolgimento dei rapporti tra le parti.

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