Abstract Nell’ambito di un procedimento di divorzio giudiziale, ai sensi dell’art. 5, comma 9, L. n. 898/1970 e alla luce dell’obbligo di disclosure patrimoniale imposto dalla Riforma Cartabia, il giudice di merito, ove siano allegati fatti specifici e circostanziati idonei a porre in dubbio la completezza o veridicità della documentazione reddituale e patrimoniale prodotta da una delle parti, non può rigettare la richiesta di indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita limitandosi a richiamare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’istante o una presunta conoscibilità delle consistenze economiche dell’altro coniuge (Cass. civ., Ord., n. 6533/2026). Il caso Nel 2020, A.A. avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con B.B. davanti al Tribunale di Teramo nel 1992, stante l’avvenuta separazione consensuale omologata nell’anno 2015. In primo grado, il giudice di merito dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e accoglieva la domanda proposta dalla moglie nelle sue difese, riconoscendo alla stessa un assegno divorzile pari ad € 800,00 mensili. A.A. impugnava la decisione di primo grado, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento, in favore della ex moglie, di un assegno divorzile in misura pari a quello di cui già beneficiava a titolo di assegno di mantenimento per la separazione e chiedendo, contestualmente, di svolgere accertamenti tributari sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita della moglie, considerato un insieme di elementi, comportamenti e circostanze indicativi di un tenore di vita agiato. I giudici del secondo grado rigettavano l’appello e la richiesta di indagini tributarie di A.A., confermando integralmente il contenuto della sentenza del Tribunale, nella valorizzazione dello squilibro economico tra le parti e del contributo familiare e professionale prestato dalla donna nel corso del matrimonio. Avverso tale pronuncia, l’ex marito proponeva ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi e la resistente replicava con controricorso. La decisione Con l’Ordinanza in analisi, i giudici di legittimità chiariscono i presupposti e la funzione delle indagini fiscali e patrimoniali nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia. In particolare, vengono messi in luce alcuni elementi allegati nel corso della fase di merito, tra cui: La Suprema Corte contrasta la posizione di chiusura tenuta dalla Corte d’Appello in relazione alla richiesta di indagini fiscali e patrimoniali avanzata da A.A., ritenendo i descritti elementi, già di per sé, sufficientemente precisi e circostanziati da mettere in dubbio la completezza della documentazione acquisita al processo in ordine alle condizioni economiche di B.B. In forza del dovere di lealtà e collaborazione imposti all’interno dei procedimenti familiari, il giudice del merito è tenuto a disporre indagini fiscali e patrimoniali, qualora vengano allegati in giudizio elementi concreti e circostanziati, che lascino dubitare della completezza, veridicità o attendibilità delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali. Nella valutazione della situazione specifica, i giudici del merito non hanno tenuto in debita considerazione le circostanze dedotte da A.A., nonostante integrassero i presupposti utili per la disposizione di indagini della polizia tributaria, in quanto fatti concreti in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle condizioni patrimoniali. Per tali ragioni, la Cassazione accoglie il ricorso. OSSERVAZIONI La Suprema Corte ribadisce l’importanza di offrire al processo in materia di famiglia una veritiera rappresentazione delle condizioni economiche delle parti, in coerente applicazione del principio del dovere di lealtà e collaborazione. In forza dell’art. 473bis.2 c.p.c., con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria. Tale potere figura quale deroga ai generali principi dell’onere della prova; eccezione che trova fondamento nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale, tutelati costituzionalmente ex art. 29 Cost.; tanto detto, la Cassazione ribadisce come sia di fondamentale rilievo la delimitazione dell’ambito di operatività. In ogni caso, l’obbligo di disclosure imposto alle parti nei procedimenti di separazione e divorzio assume un ruolo centrale e determinante e il potere officioso del giudice risponde all’esigenza di avere un quadro il più completo possibile della reale situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi. Per quanto sia una decisione rimessa alla discrezionalità del magistrato, per non essere contestata deve essere correlata, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza di dati istruttori acquisiti. Pertanto, qualora vengano allegati fatti ed elementi precisi e circostanziati in ordine all’incompletezza o all’inattendibilità delle risultanze fiscali e patrimoniali acquisite al processo, il giudice deve darne conto e disporre tutti i conseguenti accertamenti, anche con il supporto della polizia tributaria, per far acquisire al processo il reale reddito, il patrimonio e l’effettivo tenore di vita delle parti.