Assegno divorzile: se permane la sperequazione reddituale il coniuge ha diritto a percepire l’assegno – Cass. Civ. n. 10914/2026

26 Maggio 2026

Abstract

Gli accordi transattivi tra i coniugi in sede di separazione e giuslavorista non precludono il diritto all’assegno divorzile: laddove avevano definito il giudizio di separazione, non erano idonei ad escludere la sussistenza del diritto all’ assegno dii divorzio, giacché il riconoscimento dei diritti in sede di separazione è funzionale alla disciplina dei rapporti tra i coniugi separati;  e laddove avevano definito la causa di lavoro (per illegittimo licenziamento, con la riassunzione della resistente e la corresponsione di 75.000,00 quanto a mancate retribuzioni pregresse) non incidevano in modo da colmare del tutto la sperequazione reddituale tra le parti.

Il caso

Il Tribunale di Padova pronuncia la sentenza di divorzio tra due coniugi, disponendo un assegno divorzile di euro 150 mensili a carico dell’ex marito in funzione compensativo – perequativa, valorizzando l’apporto fornito dalla consorte al ménage familiare.

L’ex moglie, oggi economicamente autosufficiente, si è dedicata, per più di trent’anni di matrimonio, alla cura della famiglia rinunciando al proprio negozio di lavanderia e ha avvantaggiato l’attività del consorte, lavorandovi per i primi undici anni, dal 1994 al 2005, senza contributi e senza retribuzione.

Nel 2015 la signora è stata poi assunta come dipendente della società dell’odierno ex marito e dal fratello di lui. In seguito, l’ex moglie ha radicato contro la società un contenzioso di lavoro per licenziamento illegittimo e per la regolarizzazione della sua posizione contributiva e salariale. La lite è stata definita con un verbale di conciliazione, con cui la signora veniva riassunta dalla società e riceveva una somma a tacitazione delle sue pretese.

Prima del divorzio, i coniugi hanno siglato anche un altro accordo, di separazione, con cui la signora otteneva in suo favore il diritto di abitazione perpetuo sulla casa coniugale e la corresponsione di 75.000 euro, nonché il pagamento delle utenze pari al 75% a carico dell’ex marito.

La sentenza divorzio del Tribunale di Padova viene confermata dalla Corte d’Appello di Venezia che, in rigetto dell’appello dell’ex marito, riconosce i presupposti per la debenza dell’assegno divorzile, vista la perdurante sperequazione economica tra le parti, nonostante gli accordi transattivi tra loro intervenuti.

Secondo la Corte di merito:

  • l’ex moglie, ormai in età pensionabile, non può ricevere una pensione pari o superiore a quella del marito a causa del mancato versamento dei contributi per un periodo piuttosto lungo;
  • lo sfavorevole trattamento pensionistico della signora è frutto di una scelta condivisa dalla coppia, che ha comportato, per l’ex moglie, una rinuncia a prospettive di guadagno e, per l’ex marito, un conseguente vantaggio economico;
  • dal trattamento pensionistico deteriore si ricava una diversa situazione reddituale tra le parti;
  • tale sperequazione non viene elisa dagli accordi transattivi delle parti perché l’ex marito non ha provato che con detti accordi sia stato ripristinato lo squilibrio economico a svantaggio dell’ex moglie. Al più riducono la quantificazione dell’assegno;
  • appurate le diverse condizioni economiche, e accertati tutti gli altri presupposti, sussiste il diritto all’assegno divorzile con finalità perequativa in capo all’appellata.

Contro la sentenza di secondo grado l’ex marito propone ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Tra i motivi di impugnazione, secondo il ricorrente la Corte d’Appello, nel qualificare il deficit contributivo come presupposto per l’assegno divorzile, avrebbe trascurato l’effetto transattivo degli accordi. Con queste pattuizioni – raggiunte in sede di separazione e di controversia di lavoro – le parti avrebbero regolato tutte le loro precedenti questioni economiche, escludendo che tali pretese (incluse quelle relative a differenze retributive o contributive) potessero valere in altra sede, anche come richiesta di assegno divorzile nel procedimento familiare.

In conclusione, secondo il ricorrente, essendo il deficit contributivo coperto dalla transazione e non più rivendicabile, verrebbe meno la sperequazione reddituale tra le parti e, quindi, il diritto all’assegno divorzile dell’ex moglie.

La Suprema Corte respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Secondo la Cassazione, con una motivazione molto chiara la Corte d’Appello ha valutato nel merito l’ambito di entrambi gli accordi, ritenendoli inidonei a escludere la debenza dell’assegno in quanto:

  • gli accordi che avevano definito il giudizio di separazione, non erano idonei ad escludere la sussistenza del diritto all’assegno di divorzio, giacché il riconoscimento dei diritti in sede di separazione è funzionale alla disciplina dei coniugi separati;
  • gli accordi che avevano definito la causa di lavoro non incidevano in modo da colmare del tutto la sperequazione reddituale tra le parti.

Osservazioni

Sulla scorta delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, la disparità economica tra coniugi va riequilibrata non più nell’ottica, ormai superata, di preservare il tenore di vita coniugale, ma allo scopo di attribuire all’ex coniuge – privo di mezzi adeguati e incapace di procurarseli, senza sua colpa – un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la natura composita dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa. Questa seconda funzione intende consentire al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune.

Ed è proprio all’insegna della funzione perequativa che viene riconosciuto l’assegno divorzile nel caso di specie, seppur di contenuto modesto, a fronte della sperequazione tra le parti mai del tutto riequilibrata.

Il coniuge obbligato non aveva infatti fornito la prova in giudizio che i diritti riconosciuti in sede separativa – oltre a regolare i rapporti tra coniugi separati e a regolare le possibili pretese di pagamento per retribuzioni non corrisposte – fossero stati sufficienti anche a ripristinare pienamente lo squilibrio economico tramite la possibilità dell’ex moglie di percepire una pensione non deteriore a causa del mancato versamento dei contributi per undici anni.

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