Ascolto del minore e limiti al rinnovo in appello

19 Maggio 2026

Abstract

Nei procedimenti relativi ai minori, il giudice deve ascoltare il minore capace di discernimento, salvo che l’audizione sia contraria al suo interesse o manifestamente superflua; il rinnovo dell’ascolto nei gradi successivi non è automatico e può essere implicitamente escluso (Cass. n. 10344/2026).

Il caso

La vicenda trae origine dal procedimento di separazione e dal successivo divorzio tra i coniugi, pronunciato con sentenza definitiva del 30/11/2023 dal Tribunale di Cuneo. Il Tribunale ha disposto:

  • l’affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori;
  • la residenza anagrafica e la collocazione prevalente del minore presso la madre, con relativa assegnazione della casa coniugale;
  • un incontro infrasettimanale con il padre nella giornata del lunedì;
  • un assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00.

Avverso tale decisione la signora Lo. II. ha proposto impugnazione avanti alla Corte d’Appello, che ha accolto parzialmente il gravame, revocando la visita infrasettimanale del padre con il minore nei weekend di sua competenza e aumentando l’assegno di mantenimento a Euro 600,00 mensili. 

Nel merito, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’ampliamento delle visite violasse le volontà del minore, il quale non aveva chiesto modifiche al regime precedente, che il calendario già garantisse un adeguato esercizio della bigenitorialità e, quanto all’assegno di mantenimento, ha rilevato una disparità reddituale tra le parti.

Il signor Ba.Da. ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale avesse:

  • violato l’art. 315 bis per mancato ascolto del minore senza alcuna motivazione, travisandone la volontà e dando rilievo alle dichiarazioni del medesimo rese avanti al Tribunale, e interpretandole in maniera totalmente difforme;
  • omesso di considerare che nel giorno infrasettimanale che toccherebbe al padre, la madre non poteva occuparsi del minore e, dunque, in mancanza dell’incontro con il padre, il minore veniva affidato ad una tata a pagamento;
  • travisato la lettura delle disponibilità economiche delle parti.  

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello, che aveva implicitamente considerato superflua una nuova audizione, poiché il minore aveva già dichiarato di non voler modificare il regime di visita e non erano stati allegati fatti nuovi idonei a incidere sul suo interesse.

La Corte ha inoltre rilevato che: 1) il presunto affidamento del minore a terzi nel giorno infrasettimanale non risultava provato né, di per sé, idoneo a incidere sull’interesse del minore; 2) il calendario delle visite garantiva comunque un adeguato esercizio della bigenitorialità.

Per tali motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

OSSERVAZIONI

Nei procedimenti in cui sono coinvolti i minori, l’ascolto del minore capace di discernimento costituisce un diritto sostanziale. Il giudice deve procedervi quando ciò sia funzionale alla tutela del suo interesse, salvo che l’audizione risulti contraria a tale interesse o manifestamente superflua. In presenza di una richiesta espressa, il giudice deve valutare la capacità di esprimere un’opinione autonoma e motivare adeguatamente la decisione, con un livello di approfondimento crescente quanto più il minore si avvicina all’età che rende l’ascolto obbligatorio.

La giurisprudenza ha chiarito che l’audizione non è un adempimento da rinnovare automaticamente in ogni grado di giudizio. Una volta eseguita, essa non deve essere ripetuta in assenza di elementi nuovi o di una specifica richiesta del curatore speciale, unico soggetto legittimato a rappresentare il titolare del diritto. Il diniego al rinnovo può essere anche implicito, purché sia ricostruibile dal complesso della motivazione (Cass. n. 437/2024).

La pronuncia in commento ribadisce la natura non “burocratica” dell’ascolto: esso non può essere utilizzato come strumento processuale per sostenere posizioni di parte, né può essere invocato per finalità meramente strategiche. La Corte valorizza la funzione protettiva dell’istituto, che mira a evitare un coinvolgimento non necessario del minore in dinamiche conflittuali, soprattutto quando egli abbia già espresso una posizione chiara e non siano emersi elementi che impongano una rivalutazione.

L’ascolto, pertanto, può essere disposto solo quando ricorrano condizioni specifiche: a) la capacità di discernimento del minore, normalmente presunta dopo i dodici anni; b) l’idoneità del minore a esprimere un’opinione consapevole sulle questioni che lo riguardano; c) la richiesta del curatore speciale, ove nominato.

Si tratta di presupposti che, pur non essendo tipizzati dal legislatore, costituiscono criteri imprescindibili per evitare che l’audizione si trasformi in un fattore di stress o in un elemento di ulteriore esposizione al conflitto.

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