Riconoscimento in Italia di sentenze straniere e assegno di mantenimento (Cass. Civ., Sez. I, Ord n. 10468 del 21 aprile 2026)

13 Maggio 2026

Abstract
Nel procedimento di riconoscimento di una sentenza straniera in materia di scioglimento del matrimonio e mantenimento dei figli, il giudice italiano è chiamato a svolgere un controllo limitato ai presupposti formali e alla compatibilità con l’ordine pubblico, senza poter riesaminare il merito della decisione, anche con riguardo ai criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il caso

Il giudizio trae origine dal ricorso proposto da B.B. volto ad ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza emessa dal Tribunale di Chisinau (Repubblica di Moldova), che aveva disposto lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, stabilito il collocamento dei figli minori presso la madre e posto a carico del padre un assegno di mantenimento.

La Corte d’Appello di Bologna, adita ai sensi dell’art. 64 della legge n. 218/1995 e dell’Accordo bilaterale tra Italia e Moldavia, ratificato con legge n. 174/2009, riconosceva efficacia alla sentenza straniera, ritenendo sussistenti i presupposti richiesti ai fini del riconoscimento e insussistenti le violazioni del diritto di difesa o dell’ordine pubblico, paventate da A.A. per opporsi alla richiesta di B.B..

Avverso tale decisione A.A. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi:

  • deduceva il difetto di interesse ad agire di B.B., sostenendo che la sentenza straniera era stata integralmente eseguita in Moldavia mediante corresponsione dell’assegno di mantenimento, con il versamento della metà della pensione dal medesimo ivi percepita e che, pertanto, non vi fosse alcuna necessità di procedere al suo riconoscimento in Italia;
  • lamentava la violazione del diritto di difesa, assumendo che il procedimento moldavo non gli avesse consentito un’effettiva contestazione dell’obbligazione di mantenimento, né sotto il profilo della sua esistenza né della sua quantificazione, determinata secondo criteri automatici e predeterminati;
  • deduceva la contrarietà della sentenza estera all’ordine pubblico, assumendo che il meccanismo automatico e fisso per calcolare l’assegno di mantenimento previsto dall’ordinamento moldavo non rispettava i principi fondamentali italiani, che richiedono di stabilire l’assegno in base alle reali condizioni economiche e ai bisogni dei figli.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa la sussistenza dell’interesse ad agire per il riconoscimento di una sentenza straniera, ravvisabile ogniqualvolta vi sia contestazione sul suo riconoscimento o la necessità di procedere ad esecuzione forzata della decisione.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha, infatti, dimostrato l’impossibilità di difendersi nel giudizio straniero, né ha chiarito l’assenza di strumenti processuali nell’ordinamento moldavo idonei a far valere le proprie ragioni.

Parimenti inammissibile è stato dichiarato il terzo motivo: la Corte ha ribadito che il controllo sull’ordine pubblico non consente un riesame nel merito della decisione straniera, ma implica una verifica estrinseca della compatibilità degli effetti della pronuncia con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Nel caso di specie, la previsione di un assegno di mantenimento parametrato a una quota dei redditi non è stata ritenuta lesiva dell’ordine pubblico, risultando anzi coerente con la tutela dell’interesse dei minori.

Osservazioni

La pronuncia si colloca nel consolidato orientamento secondo cui il giudice italiano, nel riconoscimento delle sentenze straniere, è chiamato a svolgere un controllo esterno di compatibilità con l’ordine pubblico, senza poter riesaminare il merito della decisione.

Particolare rilievo assume il tema del mantenimento dei figli: nel sistema italiano (art. 337-ter c.c.), il contributo al mantenimento viene determinato tenendo conto delle esigenze del minore, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle capacità economiche di entrambi.

La soluzione adottata dal giudice moldavo che prevede, invece, una quota fissa del reddito del genitore obbligato, si discosta da questo modello in quanto più deterministica e automatica.

Tuttavia, la Corte esclude che la differenza delle modalità di determinazione dell’assegno integri una violazione dell’ordine pubblico, valorizzando la sua funzione primaria, ossia la tutela effettiva dei figli minori. Ne deriva che, ove l’assegno di mantenimento sia determinato sulla base di criteri predeterminati e proporzionali al reddito, esso può ritenersi compatibile con l’ordinamento italiano, purché idoneo a garantire tale finalità.

Conclusioni

La pronuncia conferma un approccio non formalistico al riconoscimento delle sentenze straniere, coerente con le esigenze di cooperazione giudiziaria internazionale e con il principio di reciproca fiducia tra ordinamenti. In questo contesto, il giudice italiano non può riesaminare il merito della decisione straniera, ma deve accertare che essa non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento interno. Ciò assume particolare rilievo in materia di mantenimento dei figli, dove la valutazione principale riguarda l’effettiva tutela del minore: anche sistemi automatici e predeterminati sono compatibili con tale esigenza, ove sia comunque garantita una protezione reale e adeguata dei suoi interessi.

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