L’esclusione dalla comunione legale del bene acquistato durante il matrimonio deve risultare espressamente dall’atto di acquisto (Cass. civ., 28 aprile 2026, n. 11599)

8 Maggio 2026

Abstract

Con la sentenza n. 11599/2026 la Corte di Cassazione chiarisce che per l’esclusione di un bene dalla comunione legale ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.c. non basta la partecipazione all’atto del coniuge non acquirente, anche qualora questi vi partecipi come venditore, ma occorre anche una dichiarazione espressa circa la natura personale dell’acquisto.

Il caso

La controversia riguarda la qualificazione giuridica di un bene acquistato durante il matrimonio e la sua eventuale esclusione dalla comunione legale. In particolare, il marito ha agito in giudizio sostenendo che il bene da lui acquistato doveva essere considerato personale, quindi escluso dalla comunione, in quanto all’atto di acquisto ha preso parte anche la moglie in qualità di venditrice.

I giudici di merito hanno ritenuto che tale partecipazione fosse sufficiente a escludere il bene dalla comunione legale, nonostante nell’atto mancasse la dichiarazione espressa circa la natura personale dell’acquisto, richiesta dall’art. 179, comma 2, c.c. In altre parole, la partecipazione all’atto del coniuge non acquirente in qualità di venditore sarebbe stata equivalente alla dichiarazione dell’uso personale dell’acquisto.

Avverso la decisione della Corte d’Appello la moglie ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il bene è caduto in comunione e che i giudici di merito hanno errato nell’applicare l’art. 179, comma 2, c.c., per avere equiparato la partecipazione all’atto del coniuge-venditore alla dichiarazione richiesta ai fini dell’esclusione dalla comunione.

La Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, offrendo una ricostruzione rigorosa del meccanismo previsto dall’art. 179, comma 2, c.c.

La Corte ha ribadito che, in caso di acquisto compiuto durante il matrimonio, il bene non cade in comunione solo a condizioni ben precise: è necessario, da un lato, che all’atto partecipi anche il coniuge non acquirente e, dall’altro, che la natura personale dell’acquisto risulti espressamente dall’atto. Tali requisiti sono tra loro inscindibili e rispondono all’esigenza di garantire certezza nei rapporti patrimoniali tra coniugi e nei confronti dei terzi.

In questo quadro, la Corte ha sostenuto che la semplice partecipazione del coniuge all’atto non può considerarsi sufficiente ad escludere l’acquisto dalla comunione legale, anche qualora l’altro coniuge vi partecipi in qualità di venditore.

La funzione della dichiarazione, infatti, non è meramente formale, ma consiste nel rendere esplicita, all’interno dell’atto, la volontà condivisa dei coniugi di escludere il bene dalla comunione in ragione della sua natura personale. Tale funzione non può ritenersi assolta dalla sola partecipazione all’atto del coniuge non acquirente, anche se giustificata da un titolo del tutto diverso, come quello di alienante.

Ne deriva che, in assenza di una dichiarazione espressa resa dal coniuge non acquirente, il bene deve ritenersi ricompreso nella comunione legale, non potendosi attribuire valore surrogatorio a elementi diversi o impliciti.

Osservazioni

La pronuncia si segnala per la chiarezza con cui delimita il perimetro applicativo dell’art. 179, comma 2, c.c., evitando letture elastiche che finirebbero per svuotare di contenuto le garanzie previste dalla norma.

Il principio affermato è netto: la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’esclusione del bene dalla comunione; è indispensabile che tale partecipazione si traduca in una dichiarazione espressa circa la natura personale del bene. In mancanza, l’acquisto ricade nella comunione legale.

La decisione esclude espressamente che possa assumere rilievo la partecipazione del coniuge in qualità di venditore, non potendo questa in alcun modo sostituire la dichiarazione circa la natura personale dell’acquisto.

La soluzione adottata appare coerente con la ratio della norma, che è quella di assicurare trasparenza e certezza: l’esclusione dalla comunione, incidendo su un regime legale, non può essere desunta in via implicita o presuntiva, ma deve risultare dall’atto in modo inequivoco ed espresso.

La pronuncia si pone in linea di continuità con il recente orientamento espresso da Cass. civ. n. 20332/2025, secondo cui la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente ai fini dell’esclusione del bene dalla comunione legale assume valore di confessione stragiudiziale soltanto quando abbia ad oggetto specifiche circostanze di fatto relative alla provenienza personale del denaro impiegato per l’acquisto. Anche in quell’occasione la Corte ha escluso che formule generiche o meri elementi impliciti possano soddisfare i requisiti previsti dall’art. 179 c.c., ribadendo la necessità di una manifestazione espressa e inequivoca. La sentenza n. 11599/2026 rafforza ulteriormente tale indirizzo, chiarendo che neppure la partecipazione all’atto del coniuge non acquirente in qualità di venditore può supplire alla mancanza della dichiarazione richiesta dalla legge.

Sul piano pratico, la decisione richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità di curare con precisione la redazione degli atti di acquisto, evitando di confidare su dichiarazioni generiche o su partecipazioni “atipiche” del coniuge non acquirente. Solo una dichiarazione espressa e circostanziata, resa nella forma e nella sede previste dalla legge, è idonea a impedire l’ingresso del bene nella comunione legale.

Cass. civ. n. 20332 del 21.7.2025 – Osservatorio Family Law

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