Abstract La Corte di Cassazione chiarisce i criteri di attribuzione dei beni nella divisione ereditaria, ribadendo che il ricorso al sorteggio ex art. 729 c.c. presuppone l’uguaglianza delle quote. In presenza di quote diseguali, invece, il giudice può procedere direttamente all’assegnazione dei beni secondo il progetto divisionale, anche in presenza di contestazioni. Il caso La controversia trae origine da un giudizio promosso da una sorella che si è rivolta al Tribunale di Sondrio per chiedere, da un lato, la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre, ritenute lesive della propria quota di legittima, e, dall’altro, lo scioglimento della comunione ereditaria con i fratelli. Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per individuare il compendio ereditario, determinare le quote e predisporre un progetto di divisione. Tale progetto è stato sottoposto alle parti e, pur trovando il consenso di tutti gli altri coeredi, è stato contestato dall’attrice, che ha chiesto una diversa attribuzione dei beni. Il Tribunale ha accolto la domanda di riduzione e proceduto allo scioglimento della comunione secondo il progetto elaborato dal CTU. La decisione è stata integralmente confermata in appello. La coerede soccombente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’illegittimità dell’attribuzione diretta dei beni in presenza di contestazioni sul progetto divisionale e la mancata applicazione del criterio del sorteggio. La Corte di Cassazione La Suprema Corte rigetta il ricorso, ribadendo un principio consolidato: il sorteggio dei lotti previsto dall’art. 729 c.c. trova applicazione soltanto quando le quote dei coeredi sono uguali. Diversamente, in presenza di quote diseguali, la divisione deve essere effettuata mediante attribuzione diretta delle porzioni ai singoli condividenti. Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha escluso il ricorso al sorteggio, atteso che le quote erano diseguali, procedendo invece all’assegnazione dei beni sulla base del progetto divisionale predisposto dal CTU. La Corte precisa inoltre che, anche nell’ipotesi di quote uguali, il criterio del sorteggio non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, potendo essere derogato in presenza di ragioni oggettive o soggettive adeguatamente motivate. In altri termini, nel caso di uguaglianza di quote, resta ferma la preferenza per il criterio dell’estrazione a sorte – a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo – ma detto criterio è derogabile in base a valutazioni discrezionali del giudice (anche Cass. n. 11857/2021). Osservazioni La pronuncia conferma un orientamento consolidato in materia di divisione ereditaria, offrendo chiarimenti rilevanti sul rapporto tra attribuzione diretta e sorteggio dei lotti. Il punto centrale riguarda la corretta interpretazione dell’art. 729 c.c.: il sorteggio non costituisce la regola generale della divisione, ma uno strumento funzionale a garantire imparzialità solo quando le quote siano perfettamente eguali. In presenza di quote diseguali, esso perde la propria ragion d’essere, poiché la formazione delle porzioni è necessariamente calibrata sulle diverse entità delle quote, rendendo fisiologica l’attribuzione diretta. Di particolare interesse è anche l’affermazione secondo cui il sorteggio mantiene natura meramente tendenziale persino in caso di quote uguali. La Corte riconosce così al giudice un margine di discrezionalità, che consente di privilegiare soluzioni più aderenti alle caratteristiche dei beni e agli interessi delle parti, purché adeguatamente motivate. Nel complesso, la pronuncia contribuisce a delineare un modello di divisione ereditaria improntato a criteri di flessibilità e razionalità, in cui il formalismo del sorteggio lascia spazio a soluzioni più efficienti e aderenti alla concreta struttura del patrimonio da dividere.