Abstract Se l’ex coniuge ha sostenuto i costi di acquisto dell’abitazione familiare, che viene però intestata unicamente all’altro, quando non sono configurabili né una donazione indiretta, né l’adempimento di un dovere coniugale, si ha una situazione di arricchimento senza causa, per la quale l’art. 2041 c.c. stabilisce che il soggetto che si è arricchito ingiustificatamente a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare l’intervenuta diminuzione patrimoniale (Cass. civ., Ord., n. 8793/2026). Il caso L’iter processuale che approda in Cassazione trae origine dall’azione promossa dall’ex moglie dinanzi al Tribunale di Milano, volta a domandare la condanna al pagamento di un indennizzo da ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ex marito. In particolare, la somma era richiesta a titolo di rimborso per le somme versate in costanza di matrimonio, ai fini dell’acquisto di un immobile intestato esclusivamente all’ex marito, per dichiarate ragioni di carattere fiscale. In primo grado, il giudice di merito accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’ex coniuge al pagamento di una somma leggermente inferiore rispetto a quella domandata dalla ricorrente, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. All’esito dell’impugnazione proposta dall’ex marito soccombente, la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame e confermava integralmente la decisione di primo grado, formando, così, una pronuncia di doppia conforme. Avverso tale pronuncia, l’ex marito proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi e la resistente replicava con controricorso. La decisione Con l’Ordinanza in analisi, i giudici di legittimità chiariscono i limiti applicativi dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., soffermandosi, successivamente, sulla possibile ripetibilità delle somme versate nell’ambito della vita familiare. In primo luogo, la Suprema Corte torna a precisare la natura dell’azione di ingiustificato arricchimento, analizzando il requisito della “sussidiarietà” ex art. 2042 c.c.; risulta integrato tale presupposto e, quindi, è legittima la domanda di ingiustificato arricchimento, qualora la diversa azione proponibile (fondata su contratto, legge o clausole generali) si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Una volta definito l’ambito applicativo dell’azione ex art. 2041 c.c. e dichiarata l’ammissibilità della stessa nel caso concreto, la Cassazione ricostruisce la vicenda fattuale, concentrandosi sulla ripetibilità delle somme versate dalla ricorrente nell’ambito dell’unione matrimoniale. In particolare, si evidenzia la sproporzione tra le risorse economiche della ricorrente e l’esborso sostenuto dalla medesima, elemento decisivo per escludere che si trattasse di una donazione indiretta o di un dovere di contribuzione per i bisogni della famiglia ed accertare la ripetibilità degli importi versati. Sul punto, per quanto attiene alle donazioni indirette, viene ribadito come l’animus donandi non possa essere postulato in via automatica o presuntiva, in ragione del solo rapporto familiare. In particolare, come correttamente sostenuto dal giudice del primo grado, il trasferimento non può qualificarsi come donazione indiretta, in assenza di prova dell’esistenza dello spirito di liberalità, che consiste nell’accertamento che il titolare del denaro non aveva, al momento del trasferimento, altro scopo che quello della liberalità, dal momento che l’animus donandi non è mai presunto, tanto meno nei rapporti tra i coniugi. Nel caso specifico, il Tribunale di Milano ha escluso la causa di liberalità, atteso che la signora ha contribuito con le proprie sostanze all’acquisto dell’immobile, al solo fine di destinarlo quale propria residenza familiare (dove effettivamente l’intera famiglia ha stabilmente vissuto negli anni successivi all’acquisto, fino alla separazione). L’intenzione, dunque, non era affatto quella di arricchire gratuitamente il marito della titolarità esclusiva dell’immobile, bensì di dare corso al progetto familiare comune rendendo possibile l’acquisto dell’immobile mediante il pagamento con risorse proprie di una parte del prezzo. In riferimento al dovere di contribuzione per i bisogni della famiglia ex art. 143 c.c., si conferma la proporzione economica che deve sussistere, affinché il contributo economico possa rientrare nel dovere solidaristico. Infatti, per invocare l’irripetibilità di quanto versato, devono ricorrere i requisiti dell’adeguatezza e della proporzionalità all’entità patrimoniale e alle condizioni sociali del solvens; la prestazione, quindi, non può qualificarsi alla stregua di un’obbligazione naturale quando sortisca, quale effetto esclusivo, l’arricchimento del consorte e non sussista un rapporto di proporzionalità tra quanto versato e i doveri morali e sociali assunti dai coniugi vicendevolmente. Nella valutazione della situazione specifica, avendo escluso la qualificazione di tale contributo economico come accordo fiduciario, donazione indiretta o come adempimento di un dovere coniugale, la Cassazione rigetta il ricorso, confermando la posizione unanime dei giudici del merito. OSSERVAZIONI Preliminarmente, la Suprema Corte interviene nella definizione della “sussidiarietà” quale presupposto necessario dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Infatti, ai sensi dell’art. 2042 c.c., la descritta azione ha carattere residuale e non risulta proponibile nell’ipotesi in cui la parte danneggiata possa avvalersi di un’altra azione per ottenere l’indennizzo del pregiudizio subito. Gli Ermellini, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33954/2023, sottolineano come il concetto di “sussidiarietà” non vada inteso in senso meramente teorico o astratto, ma richieda una valutazione specifica dell’effettiva applicabilità di strumenti alternativi. Entrando nel merito della vicenda, la Cassazione utilizza il fatto storico per chiarire quando sia legittima la richiesta di rimborso di somme versate in costanza di matrimonio e, nel farlo, precisa l’entità delle diverse fattispecie che renderebbero illegittima la richiesta di rimborso. Nello specifico, la donazione indiretta tra coniugi esclude la ripetibilità delle somme, ma necessita della dimostrazione del fine di liberalità che, in ogni caso, non può darsi per scontato unicamente in ragione del rapporto familiare. Allo stesso modo, un eventuale accordo fiduciario comporterebbe la non ripetibilità delle somme versate, necessitando, però, della prova degli elementi che dimostrino il titolo negoziale. Da ultimo, la Suprema Corte ricorda come l’esborso possa essere qualificato come contribuzione solidaristica familiare, quindi irripetibile, solo se proporzionato con il reddito e coerente con la capacità economica del soggetto. Infatti, in materia familiare, vige la presunzione in base alla quale le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale, atte a concorrere alla realizzazione di un comune progetto di vita, siano effettuate in forza del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. e siano, pertanto, irripetibili, poiché sorrette da una giusta causa. Tale presunzione, però, è superabile qualora le somme versate siano sproporzionate rispetto alla situazione economica della parte, essendo idonee, pertanto, alla ripetizione. La Suprema Corte, con la pronuncia n. 8793/2026, offre una possibilità concreta per riequilibrare la situazione patrimoniale tra gli ex coniugi, valorizzando l’oggettività dell’apporto economico dato dal singolo ed individuando, nell’azione di arricchimento senza causa, un valido strumento per indennizzare l’intervenuta diminuzione patrimoniale.