Revoca non retroattiva dell’assegno di mantenimento (Trib. Caltagirone, n. 122 del 4 marzo 2026)

20 Marzo 2026

Abstract

Nel giudizio di separazione, la revoca dell’assegno di mantenimento disposta con la sentenza definitiva non elimina retroattivamente l’obbligo stabilito con ordinanza presidenziale. Restano pertanto dovute le somme maturate durante la vigenza del provvedimento provvisorio. Il Tribunale di Caltagirone conferma tale principio rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal coniuge obbligato per il pagamento degli arretrati.

Il caso

Nel corso di un giudizio di separazione personale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza presidenziale del 20 settembre 2012, disponeva – quale provvedimento temporaneo e provvisorio – che il marito versasse alla moglie la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento.

Successivamente, con sentenza n. 33/2017, il Tribunale revocava tale statuizione, ritenendo insussistente il presupposto dello squilibrio reddituale tra i coniugi, necessario per il riconoscimento dell’assegno.

Nel periodo compreso tra l’ordinanza presidenziale e la pronuncia della sentenza, tuttavia, il marito non aveva corrisposto le somme dovute.

La moglie ricorreva pertanto al procedimento monitorio per ottenere il pagamento degli importi maturati.

Con decreto ingiuntivo del 16 maggio 2018 il Tribunale di Caltagirone ingiungeva al marito il pagamento della somma complessiva di euro 10.200,00, oltre accessori.

Il marito proponeva opposizione sostenendo che, avendo la sentenza di separazione revocato l’assegno di mantenimento, l’obbligo non avrebbe dovuto ritenersi sussistente neppure per il periodo precedente, con conseguente insussistenza del credito azionato.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione. Secondo il giudice, la sentenza di separazione che revoca l’assegno di mantenimento non determina la caducazione retroattiva dell’ordinanza presidenziale che lo aveva disposto.

I provvedimenti presidenziali adottati nel giudizio di separazione hanno infatti natura provvisoria e sono destinati a regolare i rapporti tra i coniugi nel periodo compreso tra l’instaurazione del giudizio e la decisione definitiva.

Ne consegue che la loro efficacia permane fino alla pronuncia della sentenza e che le somme maturate durante tale periodo restano dovute.

Per tali ragioni il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c.

Osservazioni

La decisione si colloca nel solco dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di efficacia dei provvedimenti temporanei adottati nel giudizio di separazione.

La Corte di cassazione ha infatti chiarito che i provvedimenti presidenziali emessi ai sensi dell’art. 708 c.p.c. hanno natura interinale e sono destinati a regolare i rapporti tra i coniugi nella fase pendente del giudizio, fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

In particolare, Cass. civ. n. 19309/2013 ha affermato che essi cessano di avere efficacia con la decisione finale, il cui contenuto prevale su quanto stabilito nella fase dell’udienza presidenziale.

Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. civ. n. 12957/2018, secondo cui la modifica o la revoca dell’assegno opera, di regola, con efficacia ex nunc, senza incidere sulle somme già maturate durante la vigenza del provvedimento provvisorio.

La ratio di tale orientamento risiede nella funzione dei provvedimenti presidenziali, che sono destinati ad assicurare una regolamentazione immediata dei rapporti economici tra i coniugi nel corso del giudizio.

Conclusioni

La pronuncia conferma il principio secondo cui la revoca dell’assegno di mantenimento disposta con la sentenza di separazione non incide retroattivamente sulle statuizioni contenute nell’ordinanza presidenziale.

Le somme maturate durante la vigenza del provvedimento provvisorio restano pertanto dovute e possono essere legittimamente richieste anche mediante procedimento monitorio.

2026 - Morri Rossetti


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