Abstract In applicazione del principio generale ex art. 2697 c.c., secondo cui l’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel fatto a sostegno della propria tesi, in tema di invalidità del testamento spetta a chi impugni il testamento dimostrare l’incapacità del testatore, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, salvo che il de cuius non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la redazione in un momento di lucido intervallo. Il caso Ricevuti per testamento degli immobili dalla zia, l’erede cita in giudizio l’attuale detentore di detti immobili, chiedendo al giudice di dichiarare la propria qualità di erede e di ordinare al convenuto il loro rilascio. Il convenuto eccepisce l’invalidità del testamento, in quanto redatto dalla zia quando la stessa era già affetta da morbo di Parkinson, quindi in uno stato di incapacità di intendere e volere. Il Tribunale di Sassari annulla il testamento, accertando l’incapacità naturale della de cuius sulla base delle dichiarazioni rese dai medici che avevano in cura la donna. La decisione di primo grado è impugnata dall’erede e riformata dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, applicando il principio giurisprudenziale secondo cui spetta a chi eccepisce l’invalidità del testamento l’onere di provare che nel momento in cui questo è stato redatto il testatore si trovava in stato di incapacità naturale, ritengono che tale prova non sia stata adeguatamente fornita nel caso di specie. Contro la decisione di secondo grado è proposto ricorso per Cassazione da parte del detentore degli immobili. La Corte di Cassazione Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti le dichiarazioni rese dai medici curanti della testatrice ai fini della prova della di lei incapacità di autodeterminarsi al momento della redazione del testamento. In altre parole, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe realizzato un’illegittima inversione dell’onere della prova a suo sfavore: infatti, le dichiarazioni dei sanitari sarebbero state sufficienti a provare l’incapacità della de cuius e sarebbe spettato alla controparte (l’erede) la prova contraria che al momento della redazione del testamento la testatrice si trovava in un intervallo di lucidità. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la tesi della Corte d’Appello circa l’insufficienza dei mezzi istruttori dedotti a provare l’incapacità della testatrice. In particolare, in applicazione della regola generale in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare in modo pieno ed esaustivo la dedotta incapacità. L’unico caso in cui l’onere della prova è invertito è qualora il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersi dell’atto provare la sua redazione in un provvisorio momento di lucidità del de cuius. Osservazioni In ordine al tema dell’onere della prova dell’incapacità naturale del testatore, e dunque al rapporto tra gli artt. 591 e 2697 c.c., va premesso che sono incapaci di disporre per testamento: Al ricorrere di una di queste ipotesi, il testamento può essere annullato da chiunque vi abbia interesse. Peraltro, secondo il principio generale dell’onere della prova, l’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel fatto a sostegno della propria tesi. Pertanto, è la parte che impugna il testamento a dover provare la causa di invalidità dell’atto, ossia lo stato di incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione, e se tale circostanza non è provata in maniera completa e precisa, il testamento è fatto salvo.