Abstract Il best interest del minore prevale anche nel rapporto con gli ascendenti poiché il diritto dei nonni alla frequentazione del nipote non è incondizionato, ma subordinato al benessere psico-fisico del minore. Il caso La vicenda trae origine dal ricorso proposto dai nonni materni volto a ottenere il riconoscimento del diritto a mantenere rapporti significativi con le nipoti, nonostante una progressiva interruzione delle frequentazioni dovuta ad una forte conflittualità insorta con i genitori delle bambine. I giudici di merito hanno inizialmente disposto delle limitazioni agli incontri con gli ascendenti, ritenendo che il clima di tensione tra gli adulti, lungi dal favorire un ambiente relazionale sereno, esponesse le minori a una situazione di disagio emotivo. Successivamente, i giudici hanno ordinato l’interruzione di ogni rapporto con i nonni per evitare il pregiudizio al “benessere psico-fisico delle minori”, esposte alle recriminazioni da parte dei genitori circa l’andamento degli incontri con i nonni materni. Contro tali decisioni i nonni hanno proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che le tensioni esistenti tra gli adulti non giustificano la rottura del legame con le nipoti, potendo, eventualmente, solo comportare una riduzione e una rimodulazione dei tempi di visita al fine di contenere le occasioni di possibile conflitto. La Corte di Cassazione Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai nonni dal momento che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, previsto dall’art. 317-bis c.c., non ha natura assoluta e autonoma, ma è strutturalmente subordinato al preminente interesse dei minori. Secondo la Suprema Corte, al fine di definire il margine di operatività del diritto ex art. 317-bis c.c., il giudice di merito deve riscontrare una fruttuosa collaborazione tra gli ascendenti e i genitori per l’adempimento dei relativi obblighi educativi così da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo del minore. Pertanto, la frequentazione con i nonni non può essere imposta quando il contesto relazionale risulta caratterizzato da ostilità, delegittimazione delle figure genitoriali o incapacità di cooperazione educativa. In tali ipotesi, il rapporto con gli ascendenti rischia di esporre il minore a tensioni emotive incompatibili con la sua crescita armonica. In altre parole, l’interesse del minore non coincide con la mera conservazione del legame biologico o affettivo, ma con la qualità concreta delle relazioni familiari: se i conflitti familiari compromettono tali relazioni, l’interruzione delle visite è certamente legittima. Osservazioni L’ordinanza n. 1744/2026 offre una chiara riaffermazione della gerarchia valoriale che governa i rapporti familiari: al vertice si colloca l’interesse del minore, cui sono subordinati i diritti relazionali degli adulti, compresi quelli dei nonni. La Suprema Corte, nonostante l’importanza del ruolo rivestito dai nonni, legittima l’interruzione delle frequentazioni quando la conflittualità familiare compromette il benessere psico-fisico del bambino e non vi sono condizioni di collaborazione idonee a sostenere una funzione educativa positiva. Invero, la tutela delle relazioni familiari non può tradursi in un automatismo formale, ma deve sempre misurarsi con la qualità dell’ambiente affettivo in cui il minore cresce. In questa prospettiva, l’interruzione delle visite non rappresenta una sanzione nei confronti degli adulti, bensì una misura di protezione del soggetto più vulnerabile, che l’intero sistema giuridico, anche sovranazionale, è orientato a tutelare.