L’errore sul motivo è causa di annullamento della donazione solo quando il motivo risulta dall’atto ed è stato l’unico e determinante la liberalità (Cass. civ., 26 gennaio 2026, n. 1682)

20 Febbraio 2026

Abstract

La mera indicazione nella donazione della qualità di “figlia” della donataria non è sufficiente a integrare il presupposto del motivo unico e determinante, ai fini dell’annullamento della donazione, se ha carattere meramente descrittivo e non condiziona espressamente l’efficacia dell’attribuzione. Ne consegue che l’eventuale accertamento successivo dell’inesistenza del rapporto di filiazione non comporta, di per sé, l’invalidità della donazione.

Il caso

La vicenda trae origine da un contratto di donazione con cui il disponente ha trasferito un immobile in favore di una donna qualificata nell’atto pubblico come sua figlia. Successivamente, a seguito della scoperta di rapporti extraconiugali della moglie, il donante ha agito in giudizio per fare dichiarare l’inesistenza del rapporto di filiazione con la donataria e per ottenere l’annullamento della donazione ai sensi dell’art. 787 c.c.

Secondo il ricorrente, la liberalità è stata compiuta esclusivamente in ragione del rapporto di filiazione, rivelatosi poi insussistente. In altre parole, dal momento che la qualità di figlia ha costituito il motivo unico e determinante della donazione, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’errore sul motivo, la donazione è annullabile.

I giudici di merito hanno rigettato la domanda di annullamento dell’attore, ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 787 c.c.: dall’atto non è emerso che la validità o l’efficacia della donazione dipendesse dalla sussistenza del rapporto di filiazione.

Contro tali pronunce il donante ha proposto ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione

In tema di donazione, l’annullamento dell’atto per errore può essere richiesto solo se il motivo che ha determinato la liberalità:

  • risulta dall’atto stesso;
  • è stato l’unico e determinante.

Secondo la Corte di Cassazione, la mera indicazione nell’atto pubblico della qualità di “figlia” della donataria ha carattere meramente descrittivo delle generalità della parte, e non vale di per sé a integrare l’esplicitazione di un motivo in senso giuridico.

Affinché il rapporto di filiazione assuma rilievo come motivo ai sensi dell’art. 787 c.c., occorre che dall’atto emerga chiaramente che la donazione è compiuta “in quanto” la beneficiaria è figlia del donante e che tale circostanza costituisca l’unica ragione dell’attribuzione patrimoniale.

In assenza di tale esplicitazione, non è possibile individuare nella mera indicazione dello status di “figlia” da parte del disponente il motivo rilevante ex art. 787 c.c., anche perché, altrimenti, si rischierebbe di minare l’esigenza di certezza e stabilità degli atti di donazione e la tutela dell’affidamento del donatario.

Pertanto, l’accertamento successivo dell’inesistenza del rapporto di filiazione non comporta automaticamente l’annullabilità della donazione, ove non sia dimostrato che essa è stata compiuta solo in ragione di tale rapporto e che ciò risulta dall’atto stesso.

Conclusioni

L’art. 787 c.c. disciplina l’errore sul motivo nella donazione, introducendo una deroga al principio generale secondo cui il motivo è, di regola, irrilevante ai fini della validità del contratto.

Nella disciplina contrattualistica del Codice civile, infatti, l’errore è rilevante solo se cade su elementi essenziali del contratto; mentre il motivo di regola non rileva ma rimane confinato nella sfera psicologica dei contraenti, salvo che non sia illecito e comune ad entrambe le parti. Eccezionalmente, nella disciplina della donazione, il legislatore sceglie di attribuire rilievo all’errore sul motivo al ricorrere di stringenti condizioni, vista la sua natura di contratto gratuito caratterizzato da spirito di liberalità e la posizione di prevalenza riconosciuta alla volontà del donante rispetto a quella del donatario.

La decisione in commento, tuttavia, limita l’operatività dell’errore sul motivo al fine di evitare che ragioni soggettive non formalizzate possano incidere retroattivamente sulla validità dell’atto. In tal modo, la Corte di Cassazione conferma la natura tendenzialmente irretrattabile della donazione, circoscrivendone l’annullabilità ai soli casi in cui il motivo assuma rilievo oggettivo, determinante e documentato.

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