Abstract Ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali — non riconducibili a condotte gravemente pregiudizievoli — il giudice deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore‑figlio, anche attraverso l’attivazione di percorsi terapeutici per tutti i familiari. Il caso La vicenda riguarda il conflitto genitore-figli insorto a seguito della crisi coniugale tra i genitori. All’indomani della separazione, il Tribunale di Busto Arsizio dispone l’affidamento condiviso dei minori e il loro collocamento a settimane alterne presso i genitori. La situazione cambia quando la madre lascia la casa familiare, trasferendosi in un’altra abitazione con la baby-sitter, con la quale inizia una relazione sentimentale. La scelta della donna genera sofferenza psichica nei minori, che sfocia nel rifiuto della presenza della madre. Per questi motivi, su ricorso del padre, il Tribunale per i Minorenni dispone l’affido dei minori al Comune e la loro collocazione presso il padre. La donna impugna in Corte d’Appello la sentenza del Tribunale, che viene in parte modificata. I giudici di secondo grado sostengono che, se è vero che i bambini si rifiutano di vedere la madre descrivendo l’ambiente materno come caratterizzato da “punizioni ed angherie” da parte della madre e della sua compagna, è altrettanto vero che il padre si è dimostrato incapace di prendere le distanze dalla narrazione dei minori sulla “cattiveria” materna e di provare invece a ricondurre le ragioni profonde del disagio dei figli al dolore per la separazione dei genitori. Infatti, le ulteriori risultanze processuali hanno dimostrato che alla base del rifiuto opposto dai minori alla madre c’è proprio il dolore per la perdita della figura materna a seguito della separazione dei coniugi. Pertanto, la Corte d’Appello rileva la necessità del recupero del rapporto madre-figli al fine di evitare che lo stato attuale di sofferenza dei minori evolva in disturbi tali da comprometterne il sereno sviluppo. Per questi motivi, fermo l’affidamento dei bambini al Comune, la Corte dispone l’attivazione di una terapia familiare, con la partecipazione di entrambi i genitori, indirizzata al recupero del rapporto dei minori con la madre. La Corte di Cassazione Il padre ricorre in Cassazione, sostenendo anzitutto che la Corte d’Appello ha omesso di ascoltare i minori senza alcuna motivazione. La Suprema Corte rigetta il motivo di gravame, sostenendo che il giudice ha il potere e non l’obbligo di disporre l’ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni: pertanto, se non lo dispone, non ha l’obbligo di motivare l’omissione se non vi è stata sollecitazione di parte. Del resto, nel caso di specie la stessa curatrice speciale, il cui ruolo è proprio quello di difendere il miglior interesse dei minori, ha ritenuto non necessario l’ascolto e, anzi, foriero di possibili pregiudizi emotivi per i bambini, considerando che erano stati già ascoltati da professionisti, dai Servizi Sociali e dagli psicologi. Ancora, il padre lamenta che la Corte d’Appello ha ritenuto in modo aprioristico ed acritico che il rapporto dei minori con la madre coincidesse automaticamente con il loro preminente interesse, omettendo in tal modo di declinare il diritto alla bigenitorialità in relazione alle effettive esigenze del caso concreto. Anche questo motivo di gravame viene rigettato. Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie il bilanciamento tra bigenitorialità e best interest of the child deve risolversi nella previsione di iniziative dirette a preservare il nucleo familiare e superare le criticità nei confronti della figura materna, anche con l’assistenza di Servizi Sociali e professionisti specializzati. Osservazioni Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione enuncia due importanti principi in tema di valutazione da parte del giudice dell’opinione espressa dal minore. Quanto all’ascolto del minore in giudizio, questo è previsto dall’art. 315-bis c.c. non come un atto istruttorio, bensì come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni che hanno incidenza sulla sua vita. Tuttavia, tale diritto deve essere valutato alla luce del miglior interesse del minore: se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice può non procede all’adempimento. Inoltre, il rifiuto manifestato dal minore di avere rapporti con uno dei genitori, in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli da parte del padre o della madre, non basta ad escludere la bigenitorialità, che va garantita anche tramite l’assistenza di Servizi Sociali e terapeuti familiari. In altri termini, sostiene la Corte, in caso di conflittualità genitore-figlio, occorre evitare sia automatismi di segno espansivo (riunificazione forzata), sia automatismi di segno riduttivo (esclusione di un genitore sulla base del solo rifiuto del minore), ma sempre nell’ottica del recupero del rapporto che è alla base del diritto alla genitorialità.