Abstract L’esame del DNA può essere prova sufficiente ad affermare la paternità, data l’altissima attendibilità tecnica che può assumere, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi, tanto da non essere più confinato ad una utilizzazione soltanto in casi eccezionali e da avere acquistato un valore decisivo nei giudizi di filiazione, a prescindere dalla prova della maternità e dei rapporti tra il padre e la madre. Il caso Alla morte del padre, un fratello cita in giudizio le sorelle chiedendo che venga accertata la paternità del de cuius nei suoi confronti. Il Tribunale di Savona accoglie la domanda e dichiara il rapporto di filiazione tra il de cuius e il figlio, sulla base di un esame del DNA effettuato tramite esumazione della salma. La decisione è confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Le sorelle ricorrono contro la sentenza del giudice di secondo grado, lamentando che la prova dell’esame del DNA è inammissibile perché incerta e, in ogni caso, insufficiente a fondare la dichiarazione di paternità in assenza della prova della maternità o almeno del rapporto tra il padre e la madre quando questi era in vita. La Corte di Cassazione La Suprema Corte rigetta il ricorso, enunciando alcuni importanti principi in ordine alla prova dell’esame del DNA. Secondo i giudici di legittimità, la paternità ben può essere accertata in via autonoma con una consulenza tecnica di ufficio e con il grado di certezza scientifica dato dall’esame del DNA, senza che rilevi l’eventuale prova della maternità. Oggetto del giudizio, infatti, è l’accertamento del legame biologico procreativo tra il padre e il figlio, a prescindere da chi fosse la madre. Per lo stesso motivo, ai fini della dichiarazione della paternità non è necessaria neppure la prova dei rapporti intercorrenti tra il padre e la madre al momento del concepimento. Allo stato delle scoperte scientifiche, la prova della paternità (o della non paternità) non è più affidata alla prova della condotta sessuale della madre, tanto che nel 2006 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, primo comma, numero 3, del Codice civile (ora abrogato), nella parte in cui subordinava l’esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità. Quanto poi all’asserita incertezza dell’esame del DNA, la Corte osserva che l’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore. Pertanto, le analisi genetiche in materia di accertamento della paternità, grazie all’evoluzione della scienza biomedica, permettono di provare con elevato grado di certezza la sussistenza o l’insussistenza del rapporto di filiazione, al punto da non essere più limitate a un impiego eccezionale e da aver assunto un ruolo determinante nei giudizi di filiazione, e non più soltanto di supporto ad altri elementi di prova già acquisiti. Osservazioni Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte conferma le sentenze impugnate con cui il giudice di merito aveva accertato il rapporto di filiazione sulla base del solo esame del DNA tramite esumazione della salma, per la quale, peraltro, non è necessario il consenso dei familiari. Sostiene la Corte che la paternità può essere accertata tramite test del DNA con elevato e sufficiente grado di certezza scientifica. Per questi motivi, ai fini dell’accertamento della paternità, non è necessario provare anche la maternità o i rapporti tra il padre e la madre al momento del concepimento. La prova della paternità, infatti, non è più legata alla condotta sessuale della madre, come già confermato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del 2006 del vecchio art. 235 c.c..