Abstract ll figlio nato da una donna che ha dichiarato l’anonimato al momento del parto può accedere alle informazioni relative alle proprie origini biologiche qualora, a seguito del decesso della madre, sia impossibile verificare la persistenza della sua volontà di rimanere anonima. Il caso Una donna, nata da un parto anonimo, nel 2013 si rivolge al Tribunale di Torino per chiedere di avere accesso ai dati relativi alla madre biologica. Il giudice torinese rigetta il ricorso sul presupposto che il decesso della madre impediva di poterla interpellare sulla persistenza della volontà di rimanere anonima. La decisione, confermata anche dalla Corte d’appello, giunge in Cassazione. La Corte di Cassazione L’istituto del parto anonimo, previsto dall’art. 28, comma 7, L. n. 184 del 1983, nasce per salvaguardare la salute della donna consentendole di partorire in condizioni mediche e sanitarie appropriate, evitando che le sue condizioni personali la costringano ad abortire o ad abbandonare il bambino. A questa esigenza di tutela, attuale al momento del parto, si aggiunge la necessità di proteggere la donna dalle conseguenze sociali negative che potrebbero ripercuotersi su di lei nel corso della vita. A questo interesse si contrappone quello altrettanto fondamentale del figlio alla conoscenza della propria identità, che rappresenta una condizione essenziale del diritto all’autonomia e allo sviluppo della persona, e fa parte del nocciolo duro del diritto alla vita privata. Il dibattito tra i due interessi in gioco è stato influenzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, con cui la Consulta ha dichiarato che l’istituto del parto anonimo è legittimo a condizione della reversibilità della volontà della donna, attraverso un procedimento che consenta al giudice di interpellare la madre su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca dell’anonimato. Senza la possibilità di revoca, l’istituto del parto anonimo finirebbe per cristallizzare una volontà, magari non più attuale, a scapito del diritto alle origini del figlio. Ebbene, sul presupposto che il parto anonimo non può comportare l’immobilizzazione della volontà della madre a scapito del figlio, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, negare alla ricorrente l’accesso alle informazioni sulla madre per l’impossibilità di interpellarla in quanto deceduta vorrebbe dire reintrodurre quel carattere di definitività del parto anonimo che la Corte costituzionale aveva censurato. Per questi motivi, la Corte ha accolto il ricorso, sostenendo che la morte della madre biologica non può costituire un limite invalicabile al diritto alle origini del figlio, tanto più se si considera che è proprio con il decesso che si affievoliscono quelle ragioni di protezione della donna e della sua reputazione che hanno giustificato l’introduzione dell’istituto del parto anonimo. Osservazioni La sentenza in commento rappresenta ormai giurisprudenza consolidata, soprattutto dopo la conferma da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 25 gennaio 2017, n. 1946, secondo la quale, in tema di parto anonimo, il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, può interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Resta fermo, in ogni caso, che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa e persista il diniego della madre di svelare la propria identità. Pertanto,ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, oggi è possibile chiedere al tribunale l’accesso alle origini relativamente ad una madre che al momento del parto ha scelto di restare anonima. In particolare, se la madre è viva, il giudice tenta di interpellare la donna per chiederle se la sua volontà di restare anonima persiste. Se la madre è deceduta, il tribunale valuta caso per caso, considerando i seguenti fattori: La sentenza in esame ha certamente innovato la tradizionale interpretazione dell’istituto del parto anonimo, che considerava la morte della donna come un limite oltre il quale il figlio non poteva accedere alle informazioni sulla madre biologica, data l’impossibilità di interpello. Oggi, al contrario, proprio il decesso della donna e l’irrevocabilità di fatto dell’anonimato aprono le porte al diritto del figlio di conoscere le proprie origini.