La rinuncia professionale condivisa: presupposto dell’assegno divorzile (Cass. civ., Sez. I, ord. 27 novembre 2025, n. 31085)

7 Gennaio 2026

Abstract

L’assegno divorzile deve essere riconosciuto alla ex moglie che, per scelta condivisa, ha rinunciato ad opportunità professionali più redditizie per dedicarsi alla vita familiare.

Il caso

La controversia oggetto della pronuncia trae origine da un giudizio di divorzio nel quale l’ex moglie domandava il riconoscimento dell’assegno divorzile, deducendo la significativa disparità reddituale esistente tra lei e l’ex marito e la propria rinuncia, maturata nel corso del matrimonio, ad una carriera professionale più remunerativa.

In particolare, la donna aveva rinunciato a svolgere un’attività lavorativa presso l’ufficio legale della Regione Campania, scelta che le avrebbe garantito maggiori prospettive di reddito e di avanzamento professionale, al fine di evitare un conflitto di interessi con il marito, avvocato impegnato nel recupero dei crediti delle ASL nei confronti della Regione. Tale rinuncia non era stata frutto di una decisione unilaterale, bensì di una scelta condivisa dai coniugi, funzionale alla gestione complessiva degli interessi familiari e professionali dei coniugi.

I giudici di merito, accertata l’esistenza di una rilevante disparità reddituale tra le parti riconducibile causalmente alle scelte maturate durante il matrimonio hanno riconosciuto all’istante un assegno divorzile con funzione compensativa.

Avverso tale decisione la parte soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, contestando, tra l’altro, la riconducibilità della rinuncia lavorativa della ex moglie alle esigenze familiari e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

La Corte di Cassazione

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso, ribadendo i principi consolidati in materia di assegno divorzile: tale contributo non assolve una funzione meramente assistenziale, ma svolge anche una funzione compensativa e perequativa, volta a riequilibrare le conseguenze economiche delle scelte di vita comune.

Il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole può non esaurirsi nelle attività di cura domestica o genitoriale, ma consistere anche in scelte professionali limitative, purché concordate e idonee ad incidere sull’equilibrio economico della coppia. Pertanto, la rinuncia ad opportunità lavorative più appaganti e redditizie integra un sacrificio giuridicamente rilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile con funzione compensativa.

In particolare, ai fini del riconoscimento della componente compensativa dell’assegno divorzile, occorre valorizzare:

  • la disparità reddituale tra le parti;
  • il nesso causale tra tale disparità e le scelte professionali compiute dai coniugi durante il matrimonio;
  • la condivisione di tali scelte da parte di entrambi i coniugi.

Osservazioni

L’ordinanza n. 31085 del 2025 si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo che l’assegno divorzile non assolve più solo una funzione assistenziale, ma svolge anche una funzione compensativa–perequativa, volta a riequilibrare le conseguenze economiche delle scelte di vita comune.

Tuttavia, tale pronuncia presenta profili di particolare interesse in quanto amplia e precisa la nozione di sacrificio rilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile con funzione compensativa.

In particolare, la Cassazione conferma una lettura sostanziale e non formalistica del contributo endofamiliare, riconoscendo dignità giuridica anche a quelle rinunce professionali che, pur non traducendosi in un impegno domestico diretto, risultano funzionali all’organizzazione complessiva della vita coniugale e alla tutela degli interessi comuni.

Nel caso di specie, infatti, la rinuncia lavorativa non era motivata esclusivamente dalla cura della famiglia in senso tradizionale, bensì anche dalla necessità di evitare un conflitto di interessi derivante dall’attività professionale del coniuge.

La decisione valorizza il principio di responsabilità condivisa delle scelte di coppia, evitando che il costo economico di tali decisioni ricada, all’esito del divorzio, su un solo coniuge. L’assegno divorzile viene così confermato quale strumento di riequilibrio equitativo, volto non già a garantire il mantenimento del tenore di vita matrimoniale, bensì a compensare gli effetti patrimoniali delle scelte comuni.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross