La nuova convivenza more uxorio: gli effetti sull’assegno di mantenimento (Cass civ. n. 14358/2025) e sull’assegno di divorzio (Cass. civ. n. 11610/2025)

10 Dicembre 2025

La stabile convivenza o anche solo il progetto di vita comune del coniuge economicamente debole con un nuovo partner fa venire meno il dovere di assistenza materiale da parte dell’altro coniuge. Ciò comporta la perdita dell’assegno di mantenimento e della componente assistenziale dell’assegno divorzile, restando questo dovuto solo nella sua componente compensativo-perequativa.

La nuova convivenza di fatto e l’assegno di mantenimento

L’assegno di separazione che il giudice pone a caricato del coniuge economicamente forte in favore dell’altro coniuge ha funzione meramente assistenziale, in quanto fondato sul dovere di assistenza materiale tra i coniugi che perdura anche nella condizione separativa. Pertanto, ai fini della sua determinazione, il giudice accerta il tenore di vita avuto durante la convivenza matrimoniale di cui l’assegno deve garantire la conservazione.

Ne consegue che se il coniuge avente diritto intraprende una nuova relazione stabile e continuativa con una persona che assicura un tenore di vita almeno pari a quello goduto durante il matrimonio, il dovere assistenziale a carico del coniuge separato viene meno.

Secondo la Suprema Corte (ordinanza n. 14358 del 29 maggio 2025), ciò accade anche in assenza di una vera e propria coabitazione con il nuovo partner, purché la relazione si traduca in un comune progetto di vita, connotato dal fatto che le risorse economiche sono messe in comune.

Nel caso di specie, la Corte considera rilevante ai fini della rideterminazione dell’assegno di mantenimento la circostanza che la moglie abbia intrapreso una stabile relazione – pur in assenza di coabitazione – con un medico abbiente che le garantisce un tenore di vita superiore rispetto a quello avuto in costanza di matrimonio.

La nuova convivenza di fatto e l’assegno divorzile

L’assegno divorzile è un istituto che svolge una funzione diversa rispetto all’assegno di separazione. Infatti, l’assegno di divorzio presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità. Ciò che residua, e giustifica la corresponsione dell’assegno di divorzio, è solo un vincolo di solidarietà post-coniugale.

La giurisprudenza individua nell’assegno divorzile, oltre alla componente assistenziale, anche un elemento perequativo-compensativo, dovuto nel caso in cui lo squilibrio economico tra le parti dipenda dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti a beneficio della famiglia.

Ebbene, la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11610 del 3 maggio 2025 ha evidenziato come l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sull’ammontare dell’assegno di divorzio nella sola componente assistenziale, ma non determina la perdita automatica della sua componente compensativa (anche Cass. SS. UU. n. 32198 del 5 novembre 2021).

Ciò che viene meno, in altri termini, è il dovere assistenziale in capo all’ex coniuge, dal momento che la funzione di assistenza materiale sarà svolta dal nuovo partner, ma non anche il diritto alla perequazione dei sacrifici fatti per il bene della famiglia.

Osservazioni

Le ordinanze in esame evidenziano come la nuova convivenza more uxorio incida diversamente sull’assegno di separazione e su quello di divorzio, data la diversa natura delle erogazioni.

L’assegno di mantenimento dovuto a seguito di separazione al coniuge economicamente debole ha natura assistenziale ed è commisurato al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Ne consegue che se il coniuge avente diritto intraprende una nuova frequentazione, con o senza coabitazione, che assicura risorse economiche sufficienti a mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, perde il diritto all’assegno di mantenimento.

Osserva poi la Corte che è il coniuge obbligato al mantenimento a dover provare la nuova situazione, con la precisazione che, in caso di difetto di coabitazione, la prova del progetto di vita comune sarà valutata dal giudice in maniera più rigorosa.

Diversamente, l’assegno di divorzio ha, oltre alla funzione assistenziale, anche quella compensativa, che permane nonostante la stabile frequentazione con il nuovo partner. Anche in tema di assegno divorzile la giurisprudenza pone l’onere della prova della nuova situazione di fatto in capo al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno.

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