Abstract La Suprema Corte di Cassazione in due recenti sentenze si fa portavoce dell’esigenza di una piena equiparazione dell’unione civile al matrimonio. Secondo Cass. n. 25495 del 17/9/2025, gli stessi criteri che il giudice utilizza per determinare l’assegno di divorzio valgono anche in caso di scioglimento dell’unione civile. Inoltre, Cass. SS.UU. n. 19596 del 15/7/2025 solleva la questione di legittimità costituzionale della norma che riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al solo coniuge superstite e non anche alla parte di un’unione legalizzata all’estero prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili. L’assegno divorzile La legge riconosce numerosi diritti patrimoniali al coniuge a seguito dello scioglimento del matrimonio, primo fra tutti quello a conseguire un assegno divorzile (art. 5, comma 6, L. n. 898/1970). Ebbene, all’unione civile, pur non conoscendo la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi (come l’assegno di mantenimento) si applica la disciplina del divorzio e dell’assegno divorzile. In particolare, nell’ambito dell’unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, la giurisprudenza ha riconosciuto all’assegno divorzile le due funzioni tipiche: la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Il criterio assistenziale è la conditio sine qua non dell’assegno divorzile, il quale è riconosciuto soltanto se la parte richiedente (ex coniuge o unito civilmente) non abbia mezzi economici sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e sia nell’impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo. Pertanto, la sola funzione assistenziale giustifica il riconoscimento di un assegno che non viene parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio (o l’unione civile), bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto. Se poi lo squilibrio economico tra le parti dipende dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti a beneficio della famiglia, allora il giudice riconosce anche la funzione compensativa dell’assegno divorzile. In tal caso, la funzione compensativa assorbe quella assistenziale e l’assegno di divorzio va parametrato al contributo che il richiedente dimostri di avere dato al ménage familiare, nonché alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita coniugale (o l’unione civile). La pensione di reversibilità È ormai pacifica l’estensione della norma anche alla parte dell’unione civile, dato l’art. 1, comma 20, L. n. 76/2016, che riconosce alle parti dell’unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti. Ciò che è ancora incerto è se tale estensione valga anche quando il fatto generatore del diritto alla pensione di reversibilità – ossia la morte del coniuge – sia avvenuto quando l’unione omosessuale era stata legalizzata all’estero prima dell’entrata in vigore della legge che consente le unioni civili in Italia. Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, nel testo applicabile a fatti accaduti prima della legge sulle unioni civili, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge e non lo estende al superstite della coppia omoaffettiva che, al momento del decesso, aveva formalizzato all’estero l’unione e si era trovata nella giuridica impossibilità di ottenere in Italia il riconoscimento del vincolo. Ebbene, pur spettando al Parlamento individuare le forme di garanzia e le tutele da riconoscere all’unione omosessuale, resta riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni nelle quali vengono in rilievo diritti fondamentali quale, appunto, il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto si colloca nell’alveo dei diritti riconosciuti ai lavoratori dagli artt. 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost.. Conclusioni Le pronunce in esame dimostrano una sempre maggiore equiparazione dell’unione civile al matrimonio, anche nella fase successiva allo scioglimento dell’unione (nel caso dell’assegno divorzile) e alla morte di una delle parti (nel caso della pensione di reversibilità).