Trasferimento immobiliare in sede di separazione e azione ex art. 2932 c.c.

7 Novembre 2025

Abstract

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7474/2025 2025 (Giudice Ilaria Gentile), ha riconosciuto la validità degli accordi patrimoniali di separazione consensuale omologati come contratti a effetti obbligatori, anche ai fini dell’azione ex art. 2932 c.c.

La questione

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta dall’ex moglie volta a ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento del 50% della proprietà di un appartamento e di un’autorimessa, come previsto negli accordi di separazione consensuale omologati nel 2021. L’attrice aveva infatti convenuto in giudizio l’ex coniuge, chiedendo che fosse emessa una pronuncia idonea a produrre gli effetti del contratto definitivo di trasferimento immobiliare non stipulato.

L’obbligo di trasferimento traeva origine dal verbale di separazione consensuale del 5 luglio 2021, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 14 luglio 2021, nel quale il convenuto si era impegnato a cedere la propria quota immobiliare a titolo di adempimento degli obblighi di assistenza e mantenimento nei confronti della moglie e della figlia minore. Tuttavia, egli non aveva adempiuto all’obbligazione assunta, inducendo così l’ex moglie a proporre l’azione giudiziale.

Nel costituirsi in giudizio, il convenuto eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, la nullità della clausola di trasferimento per difetto di causa, nonché l’assenza delle dichiarazioni di conformità urbanistica e catastale. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto infondate tali eccezioni, riconoscendo la validità dell’accordo di separazione quale contratto preliminare obbligatorio idoneo a fondare l’azione ex art. 2932 c.c.

In accoglimento della domanda, il giudice ha disposto il trasferimento giudiziale della quota immobiliare in favore dell’attrice, senza corrispettivo economico, trattandosi di adempimento di obblighi familiari, condannando il convenuto alla rifusione integrale delle spese di lite.

Osservazioni

  1. Natura giuridica dell’accordo di separazione omologato

il giudice ha preliminarmente qualificato gli accordi patrimoniali contenuti nel verbale di separazione consensuale omologato come contratti ad effetti obbligatori. tali accordi, pur non determinando il trasferimento immediato del diritto reale, generano un obbligo di trasferimento suscettibile di esecuzione coattiva mediante sentenza costitutiva, in quanto finalizzati alla sistemazione complessiva dei rapporti economici fra i coniugi8 in occasione della crisi coniugale.

È stato richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., SS.UU., n. 21761/2021; Cass. civ., Sez. II, n. 6685/2019) secondo cui gli accordi di separazione o divorzio aventi ad oggetto attribuzioni patrimoniali tra i coniugi non hanno natura donativa ma solutoria e compensativa, costituendo titolo valido per l’azione ex art. 2932 c.c.

2. Applicazione dell’art. 2932 c.c.: conclusioni

Accertato l’inadempimento del convenuto all’obbligo di trasferimento, il Tribunale ha ritenuto integrati tutti i presupposti dell’art. 2932 c.c.:

  • esistenza di un valido obbligo contrattuale di trasferimento;
  • individuazione certa del bene oggetto della prestazione;
  • inadempimento imputabile al promittente;
  • offerta di adempimento implicita da parte dell’attrice, la quale non era tenuta ad alcun corrispettivo.

La sentenza ha quindi tenuto luogo del contratto definitivo, producendo effetti reali ex tunc e consentendo la trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2652 n. 2 c.c.

La pronuncia in esame ribadisce un principio consolidato, secondo cui gli accordi di separazione consensuale omologati, aventi ad oggetto il trasferimento immobiliare tra coniugi a titolo solutorio o compensativo, costituiscono valido titolo obbligatorio e legittimano l’emanazione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

2025 - Morri Rossetti


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