Abstract La destinazione di un immobile a casa familiare non viene meno per il solo fatto che il genitore affidatario e il minore se ne siano temporaneamente allontanati, ove tale allontanamento sia giustificato e non denoti una cessazione definitiva dell’utilizzazione dell’immobile quale centro della vita familiare. Il caso A seguito della crisi familiare di una coppia di fatto, genitori di una minore, il Tribunale di Roma affida la bambina in via esclusiva alla madre, attribuendole l’esercizio assoluto della responsabilità genitoriale e l’assegnazione della casa familiare di proprietà dell’altro genitore. Il padre della minore propone reclamo per ottenere l’assegnazione della casa familiare, dal momento che durante la crisi coniugale la madre si era allontanata dall’abitazione portando con sé la minore per vivere presso altre abitazioni (la casa della nonna materna e dello zio). La Corte d’Appello accoglie il reclamo, revocando l’assegnazione della casa familiare, poiché la circostanza che la minore abbia vissuto nell’immobile soltanto per i primi diciotto mesi di vita e che da allora abbia vissuto presso altre abitazioni fa venire meno i presupposti che giustificano la destinazione a tutela della bambina. La madre ricorre in Cassazione, sostenendo che la decisione della Corte d’Appello non terrebbe conto del fatto che l’allontanamento dalla casa familiare,all’insorgere della crisi coniugale, si era reso necessario per tutelare la minore da possibili episodi di violenza da parte del padre.Inoltre, a seguito della decisione del Tribunale di Roma, la bambina era rientrata nella sua unica casa familiare, ritrovando una stabilità che un successivo allontanamento potrebbe definitivamente pregiudicare. La Corte di Cassazione La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che in materia di assegnazione della casa familiare rileva il principio, ricavabile dall’art. 337sexies c.c., per cui il godimento dell’abitazione è attribuito in quanto la casa familiare (il luogo in cui il minore ha vissuto quando la famiglia era unita) rappresenta la proiezione nello spazio dell’identità personale del figlio all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale. La qualificazione giuridica di “casa familiare” dipende: Pertanto, la destinazione familiare dell’immobile non può venire meno automaticamente per effetto dell’allontanamento del minore e del genitore affidatario quando tale allontanamento è solo temporaneo e non è espressione di una scelta definitiva di trasferimento. È compito del giudice, dunque, verificare la causa e la durata dell’allontanamento: se questo è giustificato (es. per ragioni di emergenza, protezione o temporaneo sostegno familiare), come nel caso di specie, non comporta la perdita del diritto di assegnazione del genitore affidatario. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ritiene corretta l’assegnazione dell’immobile alla madre fatta dal Tribunale di Roma, dal momento che l’allontanamento della minore, temporaneo e dovuto a comportamenti minacciosi ed aggressivi del padre, non ha fatto cessare la natura di casa familiare dell’abitazione. Osservazioni Per opinione consolidata la “casa familiare” è il luogo in cui si svolge la vita della famiglia, in virtù di una convivenza duratura: è spazio di affetti, abitudini, interessi materiali e spirituali, funzionale alle esigenze della famiglia e, al tempo stesso, luogo di sua massima aggregazione nella continuità delle relazioni domestiche. L’Ordinanza in commento conferma tale orientamento, aggiungendo che la nozione di “casa familiare” è funzionale e non meramente spaziale: non basta che il minore non vi abiti più per far cessare il diritto all’assegnazione del genitore affidatario. Fondamentale diventa stabilire se l’allontanamento è avvenuto in via definitiva o semplicemente temporanea, oltre a considerare le cause che lo hanno provocato (quali, ad esempio, motivi di sicurezza, conflitto domestico, ordine del giudice, ecc.). Di conseguenza, non essendo più sufficiente l’assenza materiale dall’immobile, il genitore che chiede la revoca dovrà provare che l’allontanamento è effettivo, definitivo e non giustificato.