Margherita Agnelli, figlia dell’Avvocato Agnelli, deposita presso il Tribunale di Torino un documento inedito, redatto e sottoscritto dallo stesso Gianni Agnelli in data 20 gennaio 1998, contenente le ultime volontà del padre in merito alla ripartizione delle quote della società Dicembre. Il documento risulta in contrasto con il precedente testamento datato luglio 1996 (cd. Lettera di Monaco), in cui l’Avvocato dispone che è sua volontà lasciare il 25% delle quote di Dicembre al nipote John Elkann. Al contrario, nel nuovo testamento Agnelli scrive che la quota del 25% delle partecipazioni della Dicembre deve essere attribuita al figlio Edoardo. 2. La posizione di Margherita Agnelli Dopo la scomparsa di Gianni Agnelli nel 2003, viene data esecuzione alla Lettera di Monaco, con conseguente assegnazione del 25% della Dicembre a John Elkann. Ad oggi i legali di Margherita Agnelli sostengono che l’attribuzione è invalida, in quanto frutto di un testamento poi revocato per mezzo del testamento posteriore (il documento del 1998), che avrebbe determinato una radicale revisione degli assetti proprietari della Dicembre. In particolare, dalla tragica morte di Edoardo avvenuta nel 2000 le quote a lui attribuite nel nuovo testamento spetterebbero alla sorella Margherita, in quanto sua erede legittima. 3. La replica di John Elkann Secondo John Elkann (beneficiario della Dicembre nella Lettera di Monaco), il presunto nuovo testamento non inciderebbe in alcun modo sulla successione Agnelli per due ordini di ragioni. Anzitutto, sostengono i legali di Elkann, al momento della morte di Gianni Agnelli (avvenuta nel 2003) il figlio Edoardo era già scomparso (2000), il che determinerebbe l’invalidità del lascito in suo favore. In ogni caso, qualsiasi pretesa sulla successione Agnelli sarebbe prescritta per il tempo decorso dalla scomparsa di Gianni. 4. Considerazioni in diritto Alla luce del principio della libertà del testatore, il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del de cuius. La revoca può essere espressa o tacita: Ciò significa che il documento del 1998 rappresenta una revoca tacita della Lettera di Monaco del 1996, in quanto testamento successivo contenente disposizioni incompatibili con le precedenti (il 25% della Dicembre a Edoardo anziché a John). Tanto premesso, la difesa di Elkann nega l’applicazione nel caso di specie dell’istituto della rappresentazione (artt. 467-469 c.c.). In forza della rappresentazione, nel caso in cui l’erede non possa (ad esempio, perché premuore al de cuius) o non voglia (perché rinuncia) accettare l’eredità, i suoi discendenti (cd. rappresentanti) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (cd. rappresentato). In particolare, l’art. 468 c.c. definisce un elenco tassativo dei rappresentanti: l’istituto, infatti, opera solamente a favore dei discendenti dei figli (nonché dei discendenti dei fratelli del defunto). Ebbene, nel caso di specie Margherita Agnelli, la quale non è discendente ma sorella di Edoardo (l’erede secondo il testamento del 1998), non potrebbe succedere per rappresentazione al fratello defunto. Tuttavia, il 25% della Dicembre potrebbe spettare a Margherita in forza dell’istituto dell’accrescimento della quota di eredità di Margherita per la premorte di Edoardo e della successione legittima di Margherita nell’eredità paterna. In particolare, a favore di Margherita potrebbe operare l’istituto dell’accrescimento ex art. 674 c.c., per effetto del quale la parte di eredità di colui che non possa o non voglia accettare l’eredità si accresce a favore di coloro che sono chiamati con lui a succedere, sempre che Margherita sia designata come erede nel medesimo testamento insieme al fratello. Infine, nel caso in cui Margherita non fosse erede testamentaria, la quota di Edoardo si devolverebbe ai successori legittimi del de cuius (Gianni Agnelli), tra cui vi è Margherita, in quanto figlia di Gianni. Quanto alla seconda questione sollevata dalla difesa di Elkann, la tematica attiene alla prescrizione dell’azione di petizione ereditaria. Si tratta dell’azione con cui un erede rivendica la propria qualità di erede e chiede la restituzione di quanto gli spetta secondo il testamento. Tale azione è imprescrittibile perché, una volta acquistata la qualità di erede, questa non si perde più (secondo il principio semel heres semper heres). Tuttavia, il possessore in buona fede può usucapire i beni ereditari (ex art. 533, comma 2, c.c.). È possessore di buona fede dell’eredità colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari ritenendo per errore (non dipeso da sua colpa grave) di essere erede. Ebbene, nel caso di specie John Elkann è possessore in buona fede, in quanto, istituito erede nel testamento del 1996, ignorava l’esistenza del testamento successivo del 1998, nel quale è stato nominato erede della Dicembre lo zio Edoardo. Qualunque sia la conclusione a cui giungerà la magistratura, è bene ricordare che il diritto successorio si fonda sul principio cardine della libertà del testatore, espressione specifica del più generale principio dell’autonomia negoziale. La libertà del testatore opera in una doppia direzione: anzitutto, l’ordinamento riconosce la libertà di decidere se fare o non fare testamento, come si ricava dalla previsione della successione legittima, destinata ad operare qualora manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria (art. 457, comma 2, c.c.). In secondo luogo, la libertà del testatore richiede la spontaneità e la volontarietà dell’atto mortis causa, da intendere sia come libertà di modificare in ogni momento la propria volontà testamentaria, sia come revocabilità del negozio testamentario. Tant’è vero che il principio dell’irrinunciabilità della facoltà di revoca o mutamento delle disposizioni testamentarie ex art. 679 c.c. costituisce principio di ordine pubblico.