Il diritto all’oblio è la facoltà riconosciuta ad ogni individuo di chiedere la rimozione di informazioni personali dai motori di ricerca o dagli archivi digitali, quando tali dati non sono più rilevanti, aggiornati o non vi è più un interesse pubblico a mantenerli noti. In altre parole, è il diritto a non essere perennemente esposti alle conseguenze di eventi passati che non hanno più alcun interesse pubblico, così da tutelare la propria immagine e privacy. Fondamento giuridico Il diritto all’oblio è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2014, nel celebre caso Google Spain vs. AEPD e Mario Costeja González. Tale caso ha rappresentato una svolta importante in quanto la Corte di Giustizia ha stabilito che Google, in qualità di motore di ricerca, è da ritenersi un “titolare del trattamento” dei dati personali e, di conseguenza, è responsabile della gestione delle informazioni pubblicate. Il diritto all’oblio è regolato nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in vigore dal maggio 2018, che all’articolo 17 riconosce il “diritto alla cancellazione”: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento dei dati, e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Il diritto all’oblio non è assoluto; come chiarito dalla sentenza delle Sezioni unite n. 19681/2019 della Corte di Cassazione può essere limitato quando le informazioni sono ancora di interesse pubblico, la cancellazione contrasta con il diritto di cronaca o la libertà di espressione e/o quando i dati sono necessari per adempimenti o ricerche: è, quindi, necessario un bilanciamento tra il diritto individuale alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e il diritto alla libertà d’informazione dall’altro. Il diritto all’oblio trova attuazione con due strumenti giuridici a tutela della riservatezza online: la deindicizzazione e la cancellazione del contenuto dei dati in rete. La deindicizzazione consiste nella rimozione di un contenuto dai risultati dei motori di ricerca: il contenuto resta così accessibile sul sito originario, ma non è più reperibile tramite ricerca nominativa. È una misura utile quando il contenuto è lecito ma non più pertinente o dannoso per la reputazione dell’interessato. La cancellazione, invece, implica l’eliminazione totale del contenuto dal sito originario. Si applica quando il dato è illecito, obsoleto o non più giustificato, e può essere richiesta anche direttamente al titolare del sito. Le due modalità rispondono a esigenze diverse: la prima limita la visibilità, la seconda elimina il contenuto, ma entrambe contribuiscono a garantire un equilibrio tra il diritto alla privacy e la libertà di informazione. La tutela del diritto all’oblio Chi desidera far valere il diritto all’oblio può: I soggetti interessati possono compilare il modulo ufficiale di Google per la rimozione di URL dai risultati di ricerca associati al loro nome, e alla richiesta devono essere allegati: Possono essere inviate comunicazioni formali ai direttori responsabili delle testate coinvolte, con richiesta di: In caso di mancato riscontro o rigetto della richiesta senza motivazione adeguata da parte delle testate, è possibile presentare un reclamo formale al Garante della Privacy. Il reclamo deve contenere: In alternativa, i soggetti interessati possono avviare un ricorso giudiziale. Conclusioni Il diritto all’oblio è uno strumento importante per tutelare la privacy e l’immagine delle persone nell’ambiente digitale: non può essere cancellato il passato, ma può essere limitata la visibilità delle informazioni quando non sono più rilevanti o causano un danno ingiustificato. Pur dovendo convivere ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto di cronaca, il diritto all’oblio offre una possibilità concreta di protezione, soprattutto in un contesto dove i dati personali restano online potenzialmente all’infinito, attuandosi in tal modo un equilibrio tra memoria e riservatezza. Nell’ambito di tale percorso, lo Studio Morro Rossetti & Franzosi è in grado di accompagnare la persona nell’intero iter: dall’analisi della situazione specifica alla redazione delle richieste formali ai motori di ricerca e ai titolari dei siti web, fino alla presentazione di reclami al Garante della Privacy o all’eventuale ricorso giudiziale. Lo Studio si pone come alleato per tutelare gli interessi del cliente, così da garantire il riconoscimento del diritto all’oblio e il rispetto dei diritti fondamentali.