La donazione priva della forma dell’atto pubblico è nulla, a meno che si tratti di donazione di modico valore oppure di liberalità d’uso o di liberalità indiretta – Cass. civ. n. 15679 del 12.6.2025

25 Settembre 2025

Abstract

La donazione di buoni postali di rilevante importo è nulla se manca la forma notarile. La Corte di Cassazione ha stabilito che, dato il valore complessivo della elargizione, questa non può considerarsi di modico valore, nonostante il cospicuo patrimonio del donante, né può essere qualificata come liberalità d’uso, ma va piuttosto ascritta alle donazioni remuneratorie, per le quali pure è prevista la forma pubblica a pena di nullità.

Il caso

Il Tribunale di Salerno riconosce come valida la donazione di diciassette buoni fruttiferi postali fatta dal de cuius in favore del donatario senza l’intervento del notaio, qualificandola come donazione di modico valore, per la quale non occorre la forma dell’atto pubblico ma è sufficiente la consegna del bene ai sensi dell’art. 783 c.c..

La sentenza è impugnata dall’unico erede del donante, il quale sostiene che si tratta di una donazione tipica non di modico valore, pertanto nulla in quanto mancante della forma pubblica richiesta dall’art. 782 c.c. ai fini della validità delle donazioni.

La Corte di merito accoglie l’appello, dichiarando la nullità della donazione; il donatario ricorre in Cassazione, chiedendo che la donazione venga dichiarata valida nonostante la mancanza dell’atto pubblico. Secondo il ricorrente si tratterebbe di una donazione per la quale non è necessaria la forma pubblica in quanto donazione di modico valore, tenuto conto dell’ingente patrimonio del de cuius, oppure liberalità d’uso ex art. 770, comma 2, c.c., dal momento che il donatario aveva prestato assistenza al donante quando questi era in vita.

La Corte di Cassazione

La Suprema Corte rigetta il ricorso e dichiara la donazione dei buoni postali nulla per difetto di forma, ritenendo che non si tratti né di donazione di modico valore né di liberalità d’uso.

Innanzitutto, la Corte osserva che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione l’art. 783 c.c. non detta criteri rigidi, ma individua due elementi di valutazione: quello obiettivo, correlato al valore di mercato del bene donato, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. In altri termini, l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (anche Cass. civ. n. 3858/2020; Cass. civ. n. 11304/1994).

Ebbene, pur considerando l’ingente patrimonio del de cuius, la Corte ritiene che il valore dei buoni postali (di Euro 116.000,00, compresi gli interessi) non possa ritenersi modico, poiché incide in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

La Cassazione rigetta anche l’ipotesi del ricorrente secondo cui la donazione dei buoni postali potrebbe essere considerata come una liberalità d’uso – e quindi valida anche senza atto pubblico – tenuto conto dell’assistenza prestata dal donatario al donante quando questi era in vita.

Precisa, infatti, la Corte che la liberalità d’uso prevista dall’art. 770, comma 2, c.c. è tale e non è soggetta alla forma pubblica quando è eseguita per conformarsi agli usi, ad esempio in occasione di festività o ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti e, sotto il profilo della proporzionalità, della posizione sociale e delle condizioni economiche del donante.

Nel caso di specie, dunque, la donazione dei buoni postali fatta dal de cuius a chi si è preso cura di lui deve essere qualificata non come una liberalità d’uso ma piuttosto come una donazione remuneratoria ex art. 770, comma 1, c.c., che consiste in un’attribuzione gratuita fatta per compensare il donatario dei servizi resi, compiuta spontaneamente e senza la volontà di adempiere ad un obbligo: essa sarebbe dunque nulla per difetto di forma pubblica, dal momento che per la validità della donazione remuneratoria è richiesta la stessa forma prevista per la donazione tipica (Cass. civ. n. 10262/2016; Cass. civ. n. 14981/2002; Cass. civ. n. 3499/1999).

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ritiene corretta la sentenza del giudice di Appello che ha dichiarato nulla la donazione dei buoni fruttiferi postali per difetto del requisito dell’atto pubblico.

Osservazioni

La sentenza in esame chiarisce la differenza tra le diverse tipologie di donazione disciplinate dal Codice civile, ognuna delle quali è sottoposta ad un differente regime giuridico, anche dal punto di vista formale.

In particolare:

  • la donazione tipica, per la quale l’art. 782 c.c. richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. La finalità è quella preventiva di tutela del donante: la legge prevede particolari requisiti di validità della disposizione con cui un soggetto decide di spogliarsi senza corrispettivo dei suoi beni per evitare scelte affrettate e poco ponderate;
  • la donazione che ha ad oggetto cose mobili di modico valore, secondo il criterio obiettivo, correlato al valore del bene, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante; l’art. 783 c.c. richiede soltanto la consegna del bene, senza necessità dell’atto del notaio;
  • la donazione remuneratoria ex art. 770, comma 1, c.c., ossia quella fatta per riconoscenza verso il donatario o per ricompensarlo di particolari meriti, la quale è sottoposta alla stessa disciplina della donazione tipica, quindi anche al requisito dell’atto pubblico;
  • le liberalità d’uso ex art. 770, comma 2, c.c., vale a dire le elargizioni eseguite in conformità agli usi sociali (tenuto conto dei legami esistenti tra le parti e della posizione sociale del donante), le quali non costituiscono donazioni in senso stretto e non sono soggette alla forma pubblica.

È poi importante ricordare che esiste un altro tipo di donazione, detta liberalità indiretta e prevista dall’art. 809 c.c.: si tratta di elargizioni fatte per spirito di liberalità ma con una struttura diversa rispetto a quella del contratto di donazione.

Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. SS.UU. n. 18725/2017), le donazioni indirette si realizzano: (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o la remissione del debito); (b) con contratti rispetto ai quali il beneficiario è terzo (ad esempio, con un contratto a favore di terzi); (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali (come nel caso della vendita a prezzo vile); (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui). Le liberalità indirette sono sottoposte solo in parte alla disciplina della donazione tipica; quanto alla forma, per la validità della liberalità indiretta non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

Possono, dunque, essere contestate le donazioni tipiche non di modico valore e le donazioni remuneratorie fatte dal donante senza l’intervento del notaio, domandando al giudice di accertarne la nullità per difetto di forma, con condanna deldonatario alla restituzione di quanto ricevuto al donante oppure, se questi è deceduto, agli eredi.

Al contrario, le donazioni di modico valore, le liberalità d’uso e le liberalità indirette, sono valide anche senza l’atto pubblico.

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