Premessa In Italia, la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi è regolata dal Codice Civile che consente agli sposi di scegliere tra due regimi: la comunione legale dei beni e la separazione dei beni. Oltre a queste opzioni è possibile stipulare convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.). Tuttavia, tale autonomia incontra un preciso limite: l’art. 160 c.c. stabilisce, infatti, che i diritti e doveri derivanti dal matrimonio sono inderogabili. Ne consegue che i coniugi non possono incidere preventivamente, tramite accordi, su obblighi fondamentali quali la parità, la coabitazione, la contribuzione ai bisogni della famiglia o il mantenimento dei figli. È proprio in forza di questo principio che, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti, i patti prematrimoniali sono vietati nell’ordinamento italiano. Il caso L’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Corte di Cassazione ha esaminato la validità di una scrittura privata stipulata nel 2011 da due coniugi, M e B, nella quale gli stessi intendevano regolare in anticipo i rapporti patrimoniali in caso di futura separazione. Nel caso specifico, l’accordo prevedeva che, in caso di separazione, M avrebbe corrisposto a B la somma di 146.400 euro, a fronte della rinuncia, da parte di quest’ultima, a una serie di beni mobili e somme di denaro. Intervenuta la separazione, M adiva l’autorità giudiziaria per far dichiarare la nullità dell’accordo, sostenendo che era in contrasto con l’ordine pubblico e con alcune norme imperative (artt. 143 e 160 c.c.). Il Tribunale di Mantova e successivamente la Corte d’Appello di Brescia hanno ritenuto l’accordo valido in quanto espressione legittima dell’autonomia contrattuale delle parti. Infatti, secondo le Corti di merito, il patto rappresentava un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto (la separazione), e diretto a riequilibrare la situazione patrimoniale tra le parti, senza interferire con gli obblighi coniugali in corso. M proponeva quindi ricorso in Cassazione lamentando l’errata interpretazione del contenuto dell’accordo. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, confermando la validità dell’accordo, e ribadendo che: Le soluzioni giuridiche È opportuno chiarire che la decisione in esame non ha sancito il riconoscimento dei patti prematrimoniali, i quali nel nostro ordinamento continuano a essere considerati nulli, in violazione dell’art. 160 c.c. Si ricorda, infatti, che per patti prematrimoniali si intendono gli accordi tra futuri sposi, stipulati prima del matrimonio, per regolare in anticipo questioni quali la divisione dei beni, gli obblighi di mantenimento, la regolamentazione delle successioni ereditarie o altri aspetti finanziari e personali legati a una potenziale crisi coniugale in vista della futura separazione o divorzio. Diversa è l’ipotesi di accordi negoziali, stipulati tra coniugi, aventi ad oggetto attribuzioni patrimoniali derivanti da rapporti intrattenuti dai coniugi (tra loro o con terzi) – ciò anche in vista di una possibile separazione o divorzio. Secondo un’impostazione tradizionale, ormai superata, tali accordi venivano ritenuti nulli per illiceità della causa, in quanto considerati strumenti idonei a favorire o incentivare la disgregazione del vincolo coniugale. Si sosteneva, infatti, che essi comportassero una indebita contrattualizzazione di diritti e di uno status – quello matrimoniale – qualificati dall’ordinamento come indisponibili e, pertanto, sottratti all’autonomia privata. Per superare queste obiezioni, la giurisprudenza ha cominciato a qualificare tali patti come contratti atipici sottoposti a condizione sospensiva lecita, espressione della libertà negoziale riconosciuta dall’art. 1322, comma 2 c.c., dove la volontà delle parti di regolare in modo equo e ponderato i propri rapporti patrimoniali, al fine di evitare future controversie, rappresenta senza dubbio un interesse meritevole di tutela. In quest’ottica, i coniugi non stipulano l’accordo perché vogliono separarsi o divorziare ma lo stipulano per un’altra lecita ragione: riequilibrare i loro rapporti patrimoniali in caso di crisi coniugale. Il fine di agevolare la risoluzione della crisi coniugale lo troviamo anche nelle esenzioni di cui all’art. 19 della L. 74/1987. La separazione o il divorzio rappresentano quindi non la causa genetica del contratto, ma la condizione sospensiva che ne determina l’efficacia: l’accordo, infatti, è validamente concluso a prescindere dall’evento futuro, che si limita ad attivarne gli effetti. Osservazioni comparative: i patti prematrimoniali nello Stato della California (USA) L’istituto dei patti prematrimoniali costituisce uno strumento giuridico consolidato in molti ordinamenti giuridici stranieri. Brevemente, negli Stati Uniti per esempio, tutti e cinquanta gli stati riconoscono, seppur con modalità differenti, la validità degli accordi prematrimoniali. A tal proposito, è stata elaborata una legge uniforme, nota come Uniform Premarital Agreement Act (UPAA), adottata da circa ventisei stati, sebbene ciascuno di essi abbia apportato modifiche specifiche. In particolare, nello Stato della California, la materia è disciplinata proprio dall’UPAA, che stabilisce una serie di requisiti formali e sostanziali affinché l’accordo possa considerarsi valido: A questi si aggiungono altri requisiti, tra cui: Quanto al contenuto, il patto può disciplinare diversi aspetti, quali la gestione del patrimonio (beni separati o condivisi), la regolazione dell’eventuale assegno di mantenimento, la ripartizione dei debiti, la successione ereditaria e la tutela dei figli nati da precedenti relazioni: con base di partenza molto differente da quelli che sono gli scenari di diritto di famiglia e di diritto successorio italiano. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ordinanza della Cassazione n. 20415/2025, così come la recente sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1620 del 17/7/2025, non parla di validità dei patti prematrimoniali (i soggetti interessati erano peraltro tutti già sposati e in fase di separazione/divorzio all’epoca di tali accordi). Le sentenze hanno semplicemente precisato che i coniugi possono organizzare in modo autonomo e consapevole i propri rapporti patrimoniali, anche in previsione di una futura crisi matrimoniale, purché nel rispetto del limite rappresentato dai diritti indisponibili. Benché entrambe le sentenze parlino di accordi negoziali che possono essere fatti prima o durante il matrimonio, bisogna ricordare che l’oggetto di tali accordi riguarda, ad esempio, l’esistenza di un debito o la restituzione del mutuo (come nei casi di cui alle recenti pronunce), e non si configurano quali patti prematrimoniali, che rimangono incompatibili con il nostro ordinamento.