Abstract La ripartizione delle spese dei figli tra genitori separati secondo il nuovo protocollo di Milano: mensa scolastica, servizio di baby-sitting (sino alla scuola secondaria di primo grado), psicologo e smartphone per il minore sono spese extra assegno che entrambi i genitori devono sostenere nella percentuale stabilita con la separazione. Nel giugno 2025, la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano hanno approvato le nuove linee guida per la ripartizione delle spese dei figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o con disabilità, tra genitori separati o divorziati. L’obiettivo del protocollo è quello di limitare le ragioni di conflitto nella co-gestione delle spese familiari, atteso che la normativa di riferimento di cui all’art. 337-ter c.c. si limita a prevedere l’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli, senza fare distinzioni tra spese ordinarie e straordinarie né regolare le concrete modalità di esborso. Per rispondere ai quesiti operativi sono quindi intervenute la giurisprudenza e le linee guida dei Tribunali che, se espressamente richiamate negli accordi di separazione/divorzio o nei provvedimenti del Giudice, acquistano efficacia vincolante per i genitori. Le nuove linee guida del Tribunale di Milano apportano modifiche significative rispetto a quelle passate del 2017 e introducono una disciplina specifica sulle spese per i minori in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 62 del 2024. Disciplina ad hoc sulle spese per figli in condizione di disabilità Si prevede ora che il genitore di un figlio disabile non sia tenuto a concordare preventivamente con l’altro genitore le scelte scaturenti spese per la prole circa beni e servizi con finalità di prevenzione, cura e riabilitazione, alimenti per esigenze terapeutiche, assistenza a domicilio per scopi educativi, presidi per la deambulazione, veicoli modificati e cani-guida, purché tali spese vengano documentate dal genitore anticipatario. Le principali modifiche sulle voci di spesa Quanto alle modifiche introdotte dal protocollo, la spesa per la mensa scolastica non è più inclusa nell’assegno di mantenimento periodico e, pertanto, interamente a carico del genitore prevalentemente collocatario. Trattasi ora di una spesa straordinaria che non richiede il preventivo accordo tra i genitori e che deve essere ripartita tra loro nella misura del 50% (o nella diversa percentuale stabilita dal Giudice o prevista nell’accordo di separazione). Sono ora espressamente incluse nelle spese dell’alloggio del minore – quale spesa ordinaria – anche la tassa per la spazzatura, le spese condominiali, nonché le spese di gestione e di pulizia della casa familiare. Non occorre più concordare con l’altro genitore la spesa per servizio di baby-sitting, che rimane extra assegno perequativo, se entrambi i genitori lavorano e il figlio non ha ancora concluso il ciclo di scuola secondaria di primo grado. Vengono per la prima volta menzionati gli esborsi per lo psicologo del minore e l’acquisto del cellulare. Trattasi di spese straordinarie per le quali occorre la preventiva informazione ed consenso del genitore non collocatario. Quanto alle spese per cure dentistiche private, non è richiesto il benestare dell’altro genitore solo nei casi di urgenza. Diversamente, occorrerà interpellare l’altro genitore prima di somministrare la prestazione medica al minore e di sostenerne la relativa spesa. Il protocollo prevede ora che anche le spese per gli integratori, così come i farmaci prescritti dal medico al minore, esulano dall’assegno e debbano essere ripartite pro quota tra i genitori, senza necessità di un preventivo accordo. Come prima, rientrano invece nel mantenimento mensile l’acquisto dei medicinali da banco per i figli. Non è più obbligatorio accordarsi in via anticipata sulle tasse per i corsi post-laurea, di specializzazione e master che i figli intendono frequentare, se offerti da istituti pubblici. Al contrario rimane la regola della condivisione in caso di frequentazione di istituti privati. Le modalità operative: tra il vecchio e il nuovo a) La richiesta di consenso nelle spese extra assegno da concordare Nelle nuove linee guida resta confermata la necessità di richiesta scritta all’altro genitore sull’esborso da concordare, così come il meccanismo del “silenzio assenso”: se il genitore interpellato sulla spesa straordinaria non riscontra entro dieci giorni dalla richiesta, il silenzio si intende come approvazione. In ogni caso, secondo la giurisprudenza il mancato interpello dell’ex partner – seppur passibile di eventuali sanzioni da parte del Giudice – non esclude automaticamente il diritto del genitore anticipatario al rimborso della quota parte gravante sull’altro. Può infatti accadere che il coniuge separato o divorziato, non essendo stato informato prima della spesa straordinaria per il figlio, si rifiuti poi di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza. In simili ipotesi, secondo la Cassazione il genitore solvente potrà comunque pretenderne la ripetizione in giudizio, se prova che la spesa: b) La domanda di rimborso delle spese anticipate Quanto alla restituzione, il protocollo del Tribunale di Milano conferma i termini già previsti: il genitore che ha anticipato la spesa deve inviare entro 30 giorni la domanda di rimborso, con annessi documenti giustificativi, all’altro genitore, che a sua volta deve rimborsare la sua quota entro i successivi 15 giorni. Nelle linee guida è prevista inoltre una maggior flessibilità sulla forma della comunicazione: la domanda di rimborso da un genitore all’altro non deve avvenire necessariamente via e-mail o raccomandata, ma è sufficiente una modalità che ne dimostri l’avvenuta ricezione da parte del destinatario. c) Il pagamento diretto per le spese elevate L’ultima novità del protocollo riguarda la neo-introdotta tutela in caso di spese elevate. Se infatti l’ammontare della spesa straordinaria supera la soglia del 10% del reddito mensile (netto) di uno dei due genitore, entrambi dovranno pagarla direttamente nelle rispettive quote senza anticipazione da parte di uno solo di essi.