Adozione del minore anche se il genitore biologico si oppone e impedisce di frequentare il bambino – Cass. Civ. n. 16242/2025

14 Luglio 2025

Abstract

Non può di per sé ritenersi ostativa all’accertamento del rapporto genitoriale e alla richiesta di adozione in casi particolari la mera interruzione del contatto tra il minore e il genitore sociale, determinata da condotte preclusive del genitore biologico o dalla elevata conflittualità fra i partner.

Il caso

La ricorrente si rivolgeva al Tribunale per i Minorenni di Roma per domandare, in qualità di madre d’intenzione, l’adozione in casi particolari del figlio biologico dell’ex compagna.

Il minore era nato grazie ad un percorso di procreazione medicalmente assistita (in seguito, “PMA”) praticata all’estero dalla coppia omogenitoriale che, dopo la nascita del bambino, si era separata.

La domanda di adozione veniva respinta in entrambi i gradi di giudizio perché la madre biologica aveva revocato nel frattempo l’assenso prestato all’adozione: secondo i giudici di merito, infatti, l’adozione del minore non poteva avere luogo senza il benestare del genitore biologico.

L’istante impugnava quindi la decisione di diniego avanti alla Corte di Cassazione che, richiamando la giurisprudenza più recente (Sezioni Unite n. 38162/2022) giungeva ad una diversa conclusione. L’effetto ostativo derivante dal dissenso del genitore biologico deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore: è quindi superabile il dissenso del genitore biologico se ingiustificato e contrario all’interesse del minore.

Pertanto, la Suprema Corte cassava la decisione impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Roma per una nuova valutazione della controversia.

Il giudice del rinvio, dopo avere valorizzato l’intenso rapporto tra la madre d’intenzione e il minore, così come la continuità garantita dall’adottante nella cura e nell’accudimento dell’adottato, disponeva con sentenza l’adozione del minore.

La madre biologica impugnava la sentenza di adozione avanti la Corte di Cassazione: nei motivi di ricorso, la stessa ribadiva il proprio dissenso, evidenziando una serie di circostanze, tra cui l’interruzione dei rapporti tra il bambino e l’ex compagna per circa due anni, la presunta inidoneità genitoriale dell’adottante, il compromesso stato psicologico del minore e l’elevata conflittualità delle parti, ritenute ostative all’adozione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, ribadendo i principi della prima pronuncia, rigettava il ricorso della madre biologica e confermava l’adozione in favore della madre intenzionale.

Il tutto sulla base delle seguenti argomentazioni:

  1. l’impossibilità – concreta e insuperabile – per il genitore d’intenzione di proseguire la frequentazione del minore non può compromettere l’adozione in suo favore.

L’interesse superiore del minore postula la sussistenza di un legame familiare stabile ed effettivo tra il minore e il genitore sociale, da valutarsi non in termini meramente quantitativi o cronologici, ma secondo la qualità della relazione e la percezione della figura adulta da parte del minore.

L’interruzione della frequentazione per condotte preclusive del genitore biologico non esclude, quindi, la sussistenza di un rapporto genitoriale: l’eventuale discontinuità della relazione, infatti, non può essere valutata in senso sfavorevole rispetto al genitore sociale atteso che, nelle more del giudizio di adozione, la disponibilità materiale del bambino è rimessa al genitore legale, il quale, unilateralmente, potrebbe incidere sull’effettività della suddetta relazione, limitando o impedendo la frequentazione con il minore.

  • La decisione di disporre l’adozione è rispondente all’interesse del minore, pur necessitando il bambino di percorso psicoterapeutico al fine di essere supportato nell’affrancarsi dal conflitto di lealtà a cui la situazione familiare lo sta esponendo.
  • Nel corso del giudizio era emersa la capacità del genitore d’intenzione di rispondere con empatia alle esigenze del minore e di comprenderne i disagi nonché di offrire supporto e affetto nonostante il periodo di lontananza trascorso a causa della crisi tra i genitori.
  • L’elevata conflittualità tra i partner non comporta una automatica presunzione di inidoneità genitoriale dell’istante, ma impone al Giudice una verifica particolarmente rigorosa del superiore interesse del minore. Il best interest, infatti, non sempre corrisponde alla permanenza del minore in un nucleo familiare unito, ma alla possibilità per il bambino di mantenere rapporti con entrambe le figure genitoriali, sebbene in conflitto tra loro.

Osservazioni

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della superabilità del diniego del genitore biologico all’adozione richiesta dal genitore sociale ai sensi dell’art. 44, comma I, lett. d) della L. 184 del 1983, in caso di sopravvenuta crisi della coppia omoaffettiva.

Già con l’ordinanza n. 3769/2024, la Suprema Corte, nel confermare i principi delle Sezioni Unite n. 38162/2022, si era espressa in astratto a favore della superabilità del dissenso del genitore legale ove contrastante con l’interesse del minore.

Tale orientamento viene confermato anche dalla sentenza in commento, che affronta tuttavia un caso concreto differente.

Nel caso di cui all’ordinanza del 2024, il progetto genitoriale non era stato condiviso dalla coppia agli albori e il legame tra l’ex compagna e il minore era risultato sporadico e amicale, con la conseguenza che l’adozione era stata negata.

Qui, invece, la coppia aveva fatto ricorso insieme alla PMA all’estero e il bambino nato successivamente aveva instaurato con l’ex partner della madre biologica un rapporto genitoriale effettivo e stabile: tali circostanze hanno condotto all’accertamento dell’interesse del minore all’adozione che, quindi, è stata disposta in favore della richiedente.

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