Abstract La regola generale in materia di accessione, sancita dall’art. 934 c.c., conserva la propria efficacia anche nell’ambito del regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi. Ne consegue che il coniuge proprietario esclusivo del fondo sul quale venga realizzata una costruzione acquista ipso iure, a titolo originario, la proprietà della medesima, con esclusione dell’applicazione delle regole relative alla comunione legale dei beni. Il caso Il sig. S.C. conveniva in giudizio la sig.ra A.A.V., dalla quale risultava separato giudizialmente, deducendo di essere l’unico proprietario dell’immobile adibito a casa familiare, in quanto edificato su un fondo di sua esclusiva proprietà, acquistato e pressoché interamente costruito con risorse personali anteriormente alla celebrazione del matrimonio. Pertanto, l’attore chiedeva che fosse ordinato alla convenuta il rilascio immediato dell’immobile. Costituendosi in giudizio, la convenuta contestava integralmente le domande attoree, deducendo che l’edificazione dell’immobile era avvenuta integralmente in costanza di matrimonio, e proponeva domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna del sig. S.C. al pagamento di una somma corrispondente alla metà del valore dell’abitazione coniugale. Con sentenza n. 806/2019, il Tribunale di Sassari disponeva il rilascio dell’immobile da parte della convenuta e accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento, in favore della convenuta, della somma di Euro 84.000. Avverso la sentenza n. 806/2019 emessa dal Tribunale di Sassari, il sig. S.C. proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, la quale, con sentenza parzialmente riformatrice, accoglieva il gravame, rigettando la domanda riconvenzionale proposta da A.A.V. La Suprema Corte ribadiva la vigenza della regola generale dell’accessione, di cui all’art. 934 c.c., secondo la quale il proprietario del fondo acquista ipso iure, a titolo originario, la proprietà della costruzione realizzata sul medesimo. Tale principio, ad avviso del Collegio, non trova deroga nella disciplina della comunione legale dei coniugi; pertanto, in presenza di un terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, la costruzione su di esso edificata gli appartiene esclusivamente. La posizione del coniuge non proprietario trova tutela non sul piano dei diritti reali, ma (semmai dimostrato) su quello obbligatorio, nell’ambito del rapporto intersoggettivo tra coniugi. Rapporti patrimoniali tra coniugi Il matrimonio comporta non soltanto la costituzione di rapporti di natura personale tra i coniugi (quali la collaborazione, la coabitazione e l’assistenza reciproca), ma anche l’instaurazione di rapporti patrimoniali, la cui disciplina è contenuta negli articoli 159 e seguenti del Codice civile. A seguito della riforma del diritto di famiglia, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della comunione dei beni. Questo significa che, in assenza di diversa convenzione tra i coniugi, tutti i beni acquistati da uno o da entrambi dopo il matrimonio entrano automaticamente nella comunione legale e si presumono, pertanto, appartenenti ad entrambi. L’art. 177 c.c. individua l’oggetto della comunione legale, includendo, alla lettera a), «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente» nel corso del matrimonio. La portata della nozione di “acquisti” ha suscitato perplessità interpretative, in particolare con riguardo all’inclusione degli acquisti a titolo originario, in ordine ai quali si è affermato un principio differente con riferimento agli acquisti per accessione. In particolare, nell’ipotesi in cui un edificio venga realizzato su un fondo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, trova applicazione la regola generale di cui all’art. 934 c.c., in forza della quale il proprietario del suolo acquista ipso iure, a titolo originario, la proprietà della costruzione su di esso edificata. Tale modalità di acquisto non presuppone alcun atto negoziale né volontà espressa, escludendo così l’applicabilità della disciplina dell’art. 177, co. 1, c.c., che si fonda su acquisti a titolo derivativo. Ne consegue che, anche laddove la costruzione venga realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, l’immobile edificato sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi resta bene personale di quest’ultimo. Il coniuge non proprietario del suolo, pur avendo contribuito alla realizzazione dell’immobile, non acquista alcun diritto reale sul bene, ma può agire sul piano obbligatorio per ottenere la ripetizione delle somme investite, previo assolvimento dell’onere della prova circa l’effettivo apporto economico fornito. Conclusioni Per risolvere la tensione tra i due livelli – quello reale, dominato dalla regola dell’accessione, e quello obbligatorio, ispirato al principio di solidarietà familiare – la Corte di Cassazione e la dottrina maggioritaria adottano una soluzione di bilanciamento, che può essere così sintetizzata: Tale diritto non nasce quindi automaticamente dal fatto del matrimonio o dalla sola convivenza, né può fondarsi su generici sacrifici o rinunce personali, ma richiede la prova di un apporto economicamente valutabile. La dimostrazione dell’effettivo esborso presuppone, infatti, la prova dell’impiego di risorse economiche dirette e specifiche, quali il pagamento di materiali, compensi per la manodopera o altri costi relativi all’edificazione, senza che possa presumersi sulla base della sola comunione di vita o dell’assolvimento dei doveri familiari.