Diritto di abitazione e diritti del coniuge superstite

2 Luglio 2025

Abstract

“Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, riconosciuti dall’art. 540, comma secondo, del codice civile esclusivamente al coniuge superstite, configurano una situazione giuridica soggettiva di carattere personale e non trasmissibile, che non si estende automaticamente ai figli rimasti a convivere con il genitore superstite dopo la morte dell’altro genitore” (Cass. n. 14434/2025).

“I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare” (Cass. n. 22566/2023).

“In tema di successioni, la moglie perde il diritto di abitazione se dopo la morte del marito ha lasciato la casa coniugale. In questo caso, infatti, cade il collegamento dell’immobile con l’originaria destinazione familiare che giustifica il riconoscimento del diritto del coniuge superstite” (Tribunale di Caltanissetta n. 332/2025).

I Casi

Cass. n. 14434/2025: l’ordinanza interlocutoria esamina il caso relativo al decesso di S.G., i cui eredi sono la moglie e i due figli. A seguito di tale evento, i due figli hanno continuato a vivere nell’abitazione familiare, di comproprietà dei coniugi. Tuttavia, diversamente da quanto previsto per il coniuge superstite, il Tribunale di Siracusa, confermato successivamente dalla Corte d’Appello di Catania, ha ritenuto che il legame tra i figli e la casa coniugale non possa essere ricondotto all’ambito applicativo dell’art. 540 c.c., che riconosce i diritti di abitazione e di uso esclusivamente al coniuge superstite, e non anche ai figli che continuano a convivere con lui. Avverso tale decisione, i figli hanno proposto ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che in presenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, dei diritti sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. nei confronti dei figli, rimasti a convivere con il coniuge nella casa già adibita a residenza della famiglia.

Cass. n. 22566/2023: il caso in esame riguarda una causa di divisione giudiziale derivante dalla successione legittima di P.A., che ha come eredi il coniuge e tre figli. La sentenza di primo grado, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Brescia, ha escluso il riconoscimento in favore del coniuge superstite del diritto di abitazione e di uso sull’immobile adibito a casa familiare. I giudici di merito hanno ritenuto infondati i presupposti richiesti, in quanto la coniuge era separata di fatto e aveva abbandonato la casa coniugale.

Avverso tale decisione, P.M. ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 540 c.c. sostenendo che la Corte territoriale le ha attribuito indebitamente lo status di coniuge separato in quanto al momento del decesso del marito erano stati emessi unicamente i provvedimenti provvisori, i quali anticipano solo l’effetto di scioglimento della comunione legale, ma non comportano formalmente la condizione di separazione personale tra i coniugi.

Ai sensi dell’art. 548 c.c. i diritti successori del coniuge separato senza addebito sono equiparati a quelli del coniuge non separato. Secondo l’orientamento consolidato, i presupposti del diritto di abitazione vengono meno solo nel caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia perduto ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.

Per tali motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto di abitazione e di uso sull’immobile in favore del coniuge superstite.

Tribunale di Caltanissetta n. 332/2025: la vicenda oggetto del giudizio prende in esame il ricorso presentato da A.A., separata dal defunto coniuge, volto a ottenere il riconoscimento del diritto di abitazione sull’immobile già adibito a casa coniugale, ai sensi dell’art 540 c.c. In sede di separazione l’abitazione era stata assegnata alla ricorrente con diritto di usufrutto. Dalle risultanze istruttorie è, però, emerso che A.A., a seguito del decesso del marito, è andata ad abitare altrove allontanandosi dalla casa coniugale.

Richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato e i presupposti ex art. 540 c.c., il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto di abitazione in favore della ricorrente. In particolare, ha evidenziato che l’abbandono dell’immobile da parte della stessa ha determinato il venir meno della sua destinazione a casa familiare.

Osservazioni

Ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c. “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano […]”. Tali diritti mirano a garantire al coniuge una duplice tutela: 1) da un lato patrimoniale, in quanto assicurano la possibilità di continuare a vivere nell’ambiente domestico; 2) da un lato affettivo – sentimentale, tutelando il legame con il luogo, simbolo della vita familiare.

I diritti ex art. 540 c.c. gravano in primo luogo sulla quota disponibile, determinata – a norma dell’art. 556 c.c.– il quale impone di determinare la porzione disponibile valutando il valore complessivo dell’asse ereditario (c.d. relictum), comprensivo anche del valore capitale dell’immobile adibito a casa familiare.

Ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite, devono sussistere tre presupposti:

  • la sussistenza del vincolo matrimoniale al momento del decesso;
  • l’esistenza di un’abitazione adibita a residenza familiare;
  • la proprietà o la comproprietà del coniuge defunto dell’abitazione adibita a residenza familiare.

Affinché possa trovare applicazione l’art. 540, comma 2, c.c. occorre che il rapporto di coniugio sia in atto al momento dell’apertura della successione e che alla data di apertura della successione non sia divenuta definitiva la pronuncia di nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, è prevista la possibilità di attribuire i diritti riconosciuti dall’art. 540, comma 2, c.c. a favore del coniuge superstite che vive legalmente separato dal defunto.

Sussistono ,infatti, due orientamenti: 1) uno minoritario, secondo cui la separazione legale implica il venir meno del presupposto per la nascita dei diritti di abitazione e di uso divenendo impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare; 2) un orientamento prevalente, secondo cui l’attribuzione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione e, pertanto, non viene meno né con la separazione legale né con l’allontanamento dalla casa coniugale (in caso di separazione di fatto). La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti, la convivenza tra i coniugi ed inoltre l’art. 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato.

In conclusione “i diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccetto il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia perso comunque ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare” (cfr Tribunale di Caltanissetta n. 332/2025).

In tali circostanze, infatti, viene meno il presupposto oggettivo necessario all’attribuzione dei diritti in questione.

Al contrario, la mera cessazione della convivenza non è ostativa: i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione sia aperta a favore di colui che si fosse allontanato dalla casa coniugale (cfr Corte di Cassazione n. 22566/2023).

Tale diritto, invece, non è estendibile ai figli, neppure qualora continuino a convivere con il genitore superstite nella casa familiare dopo la morte dell’altro genitore. La loro permanenza non è sorretta da alcuna previsione normativa attributiva di un diritto reale di abitazione e di uso sull’immobile, configurandosi come mera detenzione priva del carattere giuridico del possesso ai sensi dell’art. 485 c.c. (cfr Corte di Cassazione n. 14434/2025).

Così chiarito, anche attraverso l’esame dei casi sopra commentati, si comprende come il diritto di abitazione sulla casa familiare, previsto dall’art. 540, comma 2, c.c., costituisce una situazione giuridica soggettiva di natura personale riconosciuta al coniuge superstite, al ricorrere di specifici presupposti.

2025 - Morri Rossetti

cross