Abstract La rilevanza della comunione materiale e spirituale tra i coniugi quale presupposto per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Caso A seguito della pronuncia di separazione giudiziale tra i coniugi, il Tribunale di Catanzaro rigettava sia la domanda di addebito della separazione, sia le istanze formulate dal marito volte all’attribuzione di un assegno di mantenimento ovvero, in via subordinata, di un assegno alimentare. La Corte d’Appello di Catanzaro, adita in sede di impugnazione dal marito, confermava integralmente la decisione di primo grado, rilevando l’assenza di una effettiva comunione materiale e spirituale tra le parti: i coniugi, sebbene formalmente uniti in matrimonio, avevano convissuto per un lasso di tempo esiguo, senza mai instaurare una stabile e concreta condivisione della vita affettiva ed economica. Avverso la sentenza d’appello il marito proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., sostenendo che il diritto all’assegno di mantenimento non può essere subordinato alla durata della convivenza coniugale, bensì deve essere riconosciuto al ricorrere dei presupposti normativi: l’assenza di addebito, l’insufficienza dei redditi del coniuge richiedente e l’adeguata capacità economica dell’altro coniuge. Pronuncia La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo alcuni principi già consolidati in materia di assegno di mantenimento: La Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui la funzione essenziale del matrimonio consiste nella costituzione di una comunione di vita spirituale e materiale, desumibile, seppur indirettamente, dall’art. 1 della L. 898/1970, che subordina lo scioglimento del vincolo alla irreversibile cessazione di tale comunione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale comunione si concretizza non tanto nella mera coabitazione, quanto nella sussistenza di una comunione di vita, attuazione effettiva del vincolo coniugale. Osservazioni La vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione verte su una questione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, relativa ai presupposti per la concessione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale tra coniugi. Ai sensi dell’art. 156 c.c., il coniuge che non abbia redditi adeguati ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, qualora non sia a lui addebitabile la separazione e sussista una disparità economica tra le parti. La norma, infatti, individua come presupposti principali per il riconoscimento dell’assegno: Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito in più occasioni che il diritto all’assegno di mantenimento non è condizionato alla durata effettiva della convivenza, ma dipende unicamente dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto un temperamento, riconoscendo che la mancata instaurazione di una vera comunione di vita materiale e spirituale può incidere sulla sussistenza del presupposto di una relazione coniugale effettiva, e quindi sull’eventuale attribuzione dell’assegno.