I versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro costituiscono l’esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione – Cass. 11337/2025

9 Maggio 2025

Abstract

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11337 del 30 aprile 2025 afferma che le attribuzioni patrimoniali fatte da un convivente more uxorio a favore dell’altro costituiscono l’adempimento di un’obbligazione naturale e sono, come tali, irripetibili, a meno che non siano sproporzionate e inadeguate rispetto alle condizioni sociali della coppia, nel qual caso è possibile chiederne la restituzione.

Il caso

Al termine di una convivenza more uxorio durata tre anni, l’attore si rivolge al Tribunale di Brescia chiedendo la condanna dell’ex compagna al rimborso delle spese straordinarie da lui sostenute durante la convivenza trascorsa a casa della ragazza. Dal momento che l’attore era l’unico a percepire uno stipendio, aveva provveduto con propri mezzi sia alle esigenze quotidiane, dal vitto alle bollette al carburante, sia al pagamento delle rate del mutuo contratto dalla ragazza per l’acquisto dell’appartamento.

Il giudice accoglie la domanda, condannando la convenuta alla restituzione del 50% delle spese sostenute dall’attore per il pagamento del mutuo.

La ragazza impugna la sentenza di primo grado, sostenendo che il pagamento effettuato dall’ex convivente rappresenta l’adempimento spontaneo di un’obbligazione naturale e, come tale, è irripetibile.

L’appello è accolto dalla Corte d’Appello di Brescia, la quale ritiene che dette elargizioni costituiscano adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale, e che quindi non sia possibile chiederne la restituzione.

La sentenza di secondo grado viene impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione

La Corte, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce, afferma in linea generale il principio per cui i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro durante la convivenza costituiscono adempimento dei doveri morali e sociali di collaborazione e assistenza morale e materiale, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio. Si tratta, dunque, di obbligazioni naturali, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione.

Tanto premesso, la Corte precisa che è configurabile l’ingiustizia dell’arricchimento di un convivente ai danni dell’altro, e quindi la possibilità di restituzione di quanto pagato, solo in presenza di prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, avuto riguardo alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.

Nella specie, la Corte d’Appello di Brescia aveva ritenuto il pagamento delle rate del mutuo dell’appartamento della ragazza durante i tre anni di convivenza (8.000 euro all’anno, dunque 666 euro al mese) da parte dell’ex convivente, che pure aveva abitato nell’appartamento, proporzionato e adeguato alla condizione economica dello stesso (1.700 euro al mese), trattandosi di una spesa corrispondente ad un normale canone di locazione, che il ragazzo avrebbe comunque pagato se non avesse abitato a casa della compagna.

Per questi motivi la Corte, non potendo sindacare il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle elargizioni rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti compiuto dal giudice di secondo grado e ritenendo rispettati i principi giuridici in tema di obbligazioni naturali, rigetta il ricorso.

Osservazioni

L’ordinanza in esame chiarisce la disciplina vigente in ordine alle obbligazioni naturali, ossia quei pagamenti effettuati non per adempiere ad un obbligo giuridico, ma in esecuzione di doveri morali o sociali.

Dette elargizioni non possono essere restituite, purché siano state fatte:

  1. spontaneamente, ossia senza coazione o minaccia;
  2. da parte di un soggetto capace di intendere e volere;
  3. in misura proporzionale rispetto ai mezzi di cui l’adempiente dispone e all’interesse da soddisfare: non può, infatti, considerarsi doveroso ciò che va oltre quanto l’adempiente può ragionevolmente fare o quanto il beneficiario può ragionevolmente attendersi.

In una precedente pronuncia la giurisprudenza aveva ritenuto insussistente il requisito della proporzionalità delle dazioni di denaro, e dunque escluso che queste fossero riconducibili nell’alveo delle obbligazioni naturali, in quanto si trattava di esborsi consistenti, oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi dei partner; inoltre, la coppia era solo fidanzata ma non ancora convivente, e quindi non formava ancora una famiglia di fatto (Cass. civ. n. 14732 del 2018).

Nel caso in esame, invece, la Corte ha ritenuto che, in presenza di una famiglia di fatto le reciproche dazioni di denaro, che vanno a vantaggio del complessivo ménage familiare, trovino il loro fondamento in una obbligazione naturale, in quanto erogate nella convinzione di adempiere ad una obbligazione fondata su doveri morali o sociali: esse, quindi, non sono ripetibili, perché non superino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti.

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