Corte di Cassazione n. 4672/2025: legittima l’attribuzione dell’assegno unico e universale INPS in via esclusiva al genitore unico collocatario

18 Aprile 2025

Abstract

In tema di provvedimenti economici relativi ai figli minori a seguito di divorzio dei genitori deve ritenersi legittima l’attribuzione integrale dell’assegno unico e universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il minore anche in caso di affidamento condiviso.

Il caso

Il Tribunale di Lanciano con la sentenza con cui dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in causa dispone l’affidamento condiviso del figlio minore e il suo collocamento presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale.

Il giudice dispone altresì a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento del figlio, un assegno divorzile in favore della ex coniuge, nonché l’assegnazione in via esclusiva alla madre dell’assegno unico e universale INPS (AUU).

Il padre appella la decisione del giudice di primo grado, lamentando che in caso di affidamento condiviso l’AUU deve essere corrisposto in misura pari al 50% a ciascun genitore.

La Corte d’Appello dell’Aquila conferma la decisione del Tribunale nella parte in cui assegna il beneficio economico interamente alla madre in quanto genitore presso cui è collocato il figlio minore.

Pertanto, il padre propone ricorso in cassazione contro la sentenza di secondo grado.

La Corte di Cassazione

La normativa di riferimento è il D.Lgs. n. 230/2021, che ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico. La legge prevede che l’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, secondo il quale in caso di affidamento esclusivo del minore il beneficio è erogato, in mancanza di accordo, integralmente al genitore affidatario.

La norma non chiarisce a chi spetta l’assegno in caso di affidamento condiviso del minore. Pertanto, stante il silenzio del legislatore sul punto, il ricorrente ritiene che in caso di affidamento condiviso valga la regola generale per cui il beneficio economico spetta in misura pari a ciascun genitore, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale – e confermato dalla Corte d’Appello – che ha assegnato l’AUU in via esclusiva alla madre in quanto genitore collocatario.

La lacuna normativa è risolta dalla Corte di Cassazione alla luce della ratio della legge. Osserva, infatti, la Corte che l’attribuzione dell’assegno in via esclusiva al genitore affidatario è una misura volta a consentire l’immediato pagamento del beneficio senza lungaggini, evitando eventuali contrasti che potrebbero emergere nella fase di richiesta all’INPS tra il genitore affidatario e l’altro genitore. Ebbene, tale esigenza di semplificazione è avvertita non solo nel caso di affidamento esclusivo ma anche in caso di affidamento condiviso.

L’assegno in questione è definito come “unico” proprio perché finalizzato alla semplificazione degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità nell’interesse del minore. Ciò, pertanto, induce a riconoscere, anche quando l’affidamento è condiviso, la spettanza integrale di tale misura al genitore unico collocatario,così che questi possa assolvere in modo adeguato alle esigenze del minore immediatamente e senza lungaggini derivanti da eventuali contrasti con il genitore non collocatario.

Del resto, quanto detto trova conferma nella circolare dell’INPS n. 23/2022, la quale chiarisce che, in ipotesi di affidamento condiviso, qualora il giudice stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e universale, si può optare per il pagamento del beneficio al 100% al genitore collocatario.

Ne consegue che la sentenza impugnata è esente da censure, in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell’assegno unico, con la precisazione che l’attribuzione della somma al genitore collocatario avviene nell’esclusivo interesse della prole: si tratta, dunque, di un beneficio economico vincolato alla cura e al sostentamento dei figli, a prescindere dalle modalità di erogazione.

Osservazioni

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU). Si tratta di una prestazione sociale attribuita mensilmente ai nuclei familiari, volta a sostenere la genitorialità e la natalità.

L’assegno è definito “universale” poiché l’erogazione è garantita a prescindere dalla natura dell’occupazione dei genitori (lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti, disoccupati) e indipendentemente dalla situazione reddituale della famiglia, che rileva solo ai fini della quantificazione del beneficio erogabile.

Inoltre, l’assegno è “unico” data la sua funzione di semplificazione, ossia quella di sostituire molte delle prestazioni economiche in precedenza erogate a sostegno delle famiglie (il premio nascita o adozioni, gli assegni per il nucleo familiare, il bonus bebè e le detrazioni fiscali per i figli a carico). L’assegno non assorbe, invece, né limita gli importi del bonus asilo nido.

Quanto al pagamento in misura intera o ripartita, la circolare INPS n. 23/2022 precisa quanto segue:

  • nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore;
  • analogamente, nel caso di genitori separati o divorziati, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero il pagamento ripartito al 50%;
  • nel caso di affidamento esclusivo la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario, salvo diverso accordo;
  • in caso di affidamento condiviso, invece, di regola il pagamento è ripartito al 50%. Tuttavia, se con provvedimento giudiziale è stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, lo stesso giudice può disporre il pagamento al 100% al genitore collocatario.

Quest’ultimo punto è stato confermato dall’ordinanza in esame, con cui la Corte di Cassazione ribadisce la legittimità dell’attribuzione dell’assegno unico e universale in via esclusiva al genitore collocatario, anche in caso di affidamento condiviso.

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