Abstract Ove l’ex coniuge e il coniuge superstite abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, la determinazione della quota spettante a ciascuno di essi deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto e individuati dalla giurisprudenza nell’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e nell’eventuale durata della convivenza prematrimoniale. Il caso Alla morte dell’ex marito, l’ex moglie chiede al Tribunale di Bergamo l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del defunto più elevata rispetto a quella spettante alla nuova moglie, considerato che il primo matrimonio è durato ben 39 anni e il secondo solo 5 anni. Il giudice accoglie la richiesta, attribuendo al coniuge divorziato il 70% della pensione di reversibilità e al coniuge superstite la restante quota del 30%. La sentenza di primo grado, appellata dalla seconda moglie, è confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, secondo la quale la grande differenza di durata tra i due matrimoni giustifica l’attribuzione di una quota di pensione più elevata al coniuge divorziato. La seconda moglie ricorre in cassazione avverso la sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione La norma di riferimento è l’art. 9, comma 3, della L. n. 898 del 1970, che disciplina il divorzio. La regola è che la pensione di reversibilità erogata dall’INPS spetta al coniuge superstite avente i requisiti; tuttavia, se il defunto aveva contratto un precedente matrimonio, una quota della sua pensione è attribuita dal tribunale anche al coniuge divorziato titolare dell’assegno divorzile, tenendo conto della durata del rapporto coniugale. Ebbene, seppure l’elemento temporale della durata del rapporto coniugale sia il solo previsto dal legislatore (“tenendo conto della durata del rapporto”), questo non rappresenta l’unico elemento che il tribunale deve considerare nella determinazione delle quote di pensione spettanti all’ex coniuge e al coniuge superstite, riducendosi altrimenti la valutazione del giudice ad un mero calcolo aritmetico. Al contrario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex coniuge, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Quanto all’assegno di divorzio, se è vero che l’entità di tale assegno non deve rappresentare il limite massimo della quota di pensione attribuibile all’ex coniuge (Cass., n. 5268 del 26/2/2020; Cass., n. 10391 del 21/6/2012), ciò non significa che l’entità dell’assegno divorzile non debba essere in alcun modo valutata. Al contrario, la considerazione del quantum dell’assegno di divorzio è fondamentale per garantire che la pensione di reversibilità svolga effettivamente la sua funzione solidaristica, volta a sopperire alla perdita del sostegno economico assicurato in vita dal lavoratore deceduto all’ex coniuge con il pagamento dell’assegno di divorzio. È evidente, dunque, la correlazione tra i due benefici economici: da qui la necessità di tenere conto dell’entità dell’assegno di divorzio nella determinazione della quota di pensione di reversibilità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ritiene errata la ripartizione delle quote di pensione determinata nella sentenza di primo grado – e confermata in appello – in cui si tiene conto soltanto dell’elemento temporale della durata dei rispettivi matrimoni e non si considera l’entità dell’assegno divorzile spettante all’ex coniuge. Osservazioni La pensione di reversibilità al superstite è un trattamento pensionistico, consistente nel riconoscimento di una quota percentuale della pensione del dante causa, riconosciuta in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti. Insieme ai figli a carico, hanno diritto al trattamento pensionistico, in quanto superstiti: Se concorrono alla pensione di reversibilità sia l’ex coniuge sia il coniuge superstite, l’ordinanza in esame chiarisce che la determinazione delle rispettive quote di pensione è fatta dal giudice considerando non solo la durata del rapporto coniugale (compresa l’eventuale convivenza prematrimoniale), ma anche l’entità dell’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge.