Genitorialità democratica: accesso ai single all’adozione internazionale – Corte Cost. n. 33/2025

17 Aprile 2025

Abstract

L’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale, operata dal legislatore con l’art. 29-bis, comma 1, della L. n. 184 del 1983, risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.

Il caso

La ricorrente, una signora non coniugata, si rivolge al Tribunale per i minorenni di Firenze presentando la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedendo l’emissione del decreto di idoneità all’adozione.

Il giudice minorile, non potendo accogliere l’istanza poiché la normativa vigente consente l’adozione soltanto alle coppie coniugate, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della Legge n. 184 del 1983 in materia di adozione, sostenendo che l’attuale assetto normativo, laddove esclude la persona non unita in matrimonio dall’adozione internazionale, è incostituzionale perché contrario all’art. 2 Cost. e all’art. 8 CEDU.

In particolare, la Costituzione tutela il singolo sia come individuo sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità, e tra queste rientra senza dubbio il contesto familiare, inteso come ambiente stabile e accogliente, anche se monoparentale. Infatti, sostiene il Tribunale, la preferenza per la bigenitorialità non risponde ad una miglior tutela del minore, ma è soltanto «il retaggio di una supposta logica naturalistica secondo una visione dogmatica della nozione di famiglia».

Del resto, anche la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela il diritto alla vita privata, inteso in senso ampio come diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e di autodeterminarsi senza ingerenze da parte dello Stato che non siano necessarie in una società democratica.

La Corte Costituzionale

La Corte individua, anzitutto, gli interessi in gioco nella protezione del minore, da un lato, e nell’esigenza di tutelare l’aspirazione alla genitorialità del singolo, dall’altro.

Quanto al best interest del minore, si osserva come l’automatica esclusione delle persone di stato civile libero dall’adozione internazionale rischi di incidere negativamente sull’effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Infatti, il requisito della bigenitorialità limita la platea dei potenziali adottanti e, dunque, riduce le possibilità per i minori di essere adottati.

A partire dall’inizio del nuovo millennio è stata registrata una progressiva riduzione delle domande di adozione, con il passaggio, nel caso dell’adozione internazionale, da quasi settemila domande nel 2007 a circa cinquecento domande per il 2024.

Inoltre, nell’attuale quadro normativo, la barriera all’accesso all’adozione internazionale da parte del singolo non è più neanche funzionale all’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche derivanti dallo status di “figlio legittimo”, poiché, a seguito della riforma della filiazione introdotta nel 2012-2013, si configura un unico status di figlio, che prescinde dal fatto che i genitori siano uniti in matrimonio.

Quanto, invece, all’aspirazione del singolo alla genitorialità, le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all’ampio contenuto della libertà di autodeterminazione. Ciò è stato affermato in più occasioni dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata e familiare (Corte Cost., sentenza n. 162 del 2014; Corte Cost., sentenza n. 332 del 2000).

Pertanto, prosegue la Corte, non è consentita alcuna ingerenza da parte dell’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che non si tratti di una misura necessaria in una società democratica. L’ingerenza statale può dirsi necessaria se corrisponde a un’esigenza sociale urgente. Ebbene, se scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’assoluto divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell’attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica.

Alla luce, dunque, del complesso degli interessi implicati e dello stesso scopo dell’istituto dell’adozione internazionale, la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minori di Firenze e dichiara l’incostituzionalità dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero.

Osservazioni

La questione oggetto della sentenza in esame attiene alla condizione della persona che ha lo stato libero, in quanto non unita in matrimonio. Ciò comporta l’accesso all’adozione internazionale anche da parte di soggetti single e di coppie conviventi more uxorio.

Non è oggetto del giudizio della Corte, invece, la condizione della persona che non ha lo stato libero in quanto parte di un’unione civile, per la quale, dunque, resta preclusa l’adozione.

Il miglior interesse del minore resta preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell’adottante; rimane ferma l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della Legge n. 184 del 1983: in particolare, l’adottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo essere effettivamente idoneo e capace di educare, istruire e mantenere i minori che intende adottare.

La giurisprudenza costituzionale già da tempo evidenzia l’importanza del sostegno che può essere offerto anche dalla rete familiare aperta di riferimento, della quale il giudice può tenere conto in sede di verifica dell’idoneità in concreto del richiedente ad adottare (Corte Cost., sentenza n. 183 del 2023; Corte Cost., sentenza n. 79 del 2022).

La conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che sanciva l’esclusione delle persone singole dal ruolo di possibili adottanti ha un risvolto pratico importantissimo: anche i single, infatti, potranno presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

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